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Tasse, Imposte e Tributi • 18 settembre 2025

Sfratto per morosità e presenza di minori: le cautele e i limiti da rispettare


La legge consente al giudice di modulare i tempi dello sfratto caso per caso. Ecco cosa sapere se ci sono minori.
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Dario Balsamo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’idea che la presenza di figli minori “blocchi” lo sfratto per morosità è priva di fondamento giuridico. Nel diritto italiano, la composizione del nucleo familiare non incide sul “se” il procedimento di sfratto debba proseguire, ma sul “come” debba essere eseguito.

La legge italiana pone a fondamento dello sfratto alcuni importanti correttivi che permettono al giudice (sia a quello della convalida sia a quello dell’esecuzione) di intervenire calibrando caso per caso i tempi effettivi dello sfratto. Infine, occorre anche tenere presente l’eventuale intervento del Prefetto, in caso di richiesta di forza pubblica o intervento degli assistenti sociali.

Prima fase dello sfratto: la convalida

Si inizia con la procedura di convalida dello sfratto, ovvero un’udienza specifica davanti al giudice, che deciderà sulla sua convalida. In questa fase, la presenza di minori non è motivo di rigetto della convalida, ma ha comunque rilevanza sulle tempistiche dello sfratto.

Resta poi decisivo distinguere tra “termine di grazia” e fissazione della data di rilascio.

Il termine di grazia

Il cosiddetto termine di grazia è disciplinato dall’articolo 55 della legge 392 del 1978 e opera solo nelle locazioni abitative. In pratica, nel caso in cui l’inquilino dovesse presentarsi personalmente dinanzi al giudice (o anche tramite avvocato) gli è consentito di chiedere al giudice di posticipare la decisione in merito alla convalida dello sfratto, chiedendo di sanare il mancato pagamento dell’affitto al proprietario entro 90 o 120 giorni. Nel caso in cui il conduttore non provveda però al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non potrà essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

È opportuno evidenziare che la richiesta di proroga dello sfratto per 120 giorni, è possibile, secondo l’articolo 55 della legge 392 del 1978 solo alle seguenti condizioni: “se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà“.

È evidente quindi che, in caso di nuclei familiari con minori (si pensi a 2 o più) il giudice è più propenso a valutare la possibilità di concedere tale termine (quello di 120 giorni) vista la concreta possibilità di avere una oggettiva condizione di difficoltà.

La fissazione della data di rilascio

In caso di mancata comparizione in udienza del conduttore o mancata richiesta del termine di grazia, l’articolo 56 sempre della legge 392 del 1978, impone al giudice, con il provvedimento di rilascio, di fissare la data dell’esecuzione entro un massimo di sei mesi (eccezionalmente dodici) motivando tale provvedimento anche in base alle condizioni comparate delle parti e alle ragioni del rilascio. 

In questa valutazione la presenza di minori può fungere da indice di fragilità per calibrare il termine; non trasforma, però, il rilascio in un obbligo sospeso a tempo indeterminato. 

Seconda fase: l’esecuzione dello sfratto

Dal giudice della convalida dello sfratto si passa poi a dell’esecuzione dello sfratto, che può adottare provvedimenti temporanei, come ad esempio necessità di scaglionare gli accessi dello sfratto per evitare traumi ai minori, richiedere l’intervento dell’ambulanza, oppure quello dei servizi sociali, qualora insorgano difficoltà che non ammettono dilazione. 

È evidente che tali dilazioni, sono calibrate dal giudice al fine di dare giusto equilibrio da un lato al diritto del locatore di riottenere il proprio appartamento, dall’altro al nucleo familiare fragile oggetto di sfratto di poter trovare idonea tutela.

Minori e servizi sociali: esiste un obbligo di attivazione?

Non esiste, in via generale, un obbligo legale di chiamare automaticamente i servizi sociali ogni volta che lo sfratto coinvolge minori. La collaborazione istituzionale è certamente favorita da protocolli territoriali: emblematico il Protocollo d’intesa Prefettura – Tribunale di Milano del 2023, che struttura un raccordo stabile tra autorità giudiziaria, UNEP, Comuni e servizi.

Lo stesso testo chiarisce però che i servizi sociali non possono essere fisicamente presenti in loco il giorno dell’esecuzione, pur rimanendo in supporto lungo l’intero percorso di escomio e disponibili per appuntamenti ravvicinati. 

Si tratta, dunque, di una cornice organizzativa che incentiva il contatto preventivo e la gestione non traumatica dei casi fragili, senza introdurre automatismi sospensivi. 

Diverso è il caso in cui, prima o durante l’accesso, emergano situazioni di grave pregiudizio o pericolo per l’incolumità psico-fisica del minore (assenza di sistemazione, trascuratezza grave, rischio immediato). In tale ipotesi scatta l’articolo 403 del codice civile, che impone alla pubblica autorità il collocamento in luogo sicuro con immediata notizia alla Procura minorile e successivo controllo giurisdizionale. Qui l’attivazione non è discrezionale: è un obbligo funzionale alla tutela urgente. Ciò non significa però “bloccare lo sfratto” in quanto tale, ma rimodulare l’accesso per prevenire il pregiudizio e assicurare gli interventi di protezione.

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