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addobbi Natale
Tasse, Imposte e Normative 10 dicembre 2024

Si possono mettere addobbi natalizi negli spazi comuni del condominio?


Il regolamento condominiale e il codice civile disciplinano l’installazione di decorazioni natalizie visibili dall’esterno e negli spazi comuni.
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Sofia Barbetta

Giornalista, collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Il Natale si avvicina ed è tempo di tirare fuori l’albero, fare il presepe e addobbare la propria casa. Spesso chi abita all’interno di un condominio sceglie di decorare con luci, alberi e quant’altro anche spazi privati, ma visibili dall’esterno o spazi comuni ad altri condomini.

Ma si possono mettere addobbi natalizi negli spazi comuni del condominio o visibili dall’esterno?

Addobbi sì o no? Sempre consultare il regolamento condominiale

La prima cosa da fare prima di iniziare ad addobbare consiste nel consultare il regolamento condominiale del proprio palazzo per vedere che cosa è ammesso e che cosa no.

Approvato in assemblea, il regolamento può fornire indicazioni e limiti circa la possibilità di installare addobbi natalizi, definendone la tipologia e i punti in cui possono essere messi, siano essi posizionati sui balconi o negli spazi comuni del palazzo.

Ovviamente, queste considerazioni valgono anche per l’androne condominiale, dove l’installazione di un albero, di un presepe o di altre decorazioni deve essere espressione della maggioranza dei condomini ed essere discussa in sede di assemblea condominiale, avendo cura di inserire la voce “decorazioni natalizie” all’interno dell’ordine del giorno dell’incontro.

Decorazioni natalizie in condominio: cosa dice il codice civile

Se il palazzo sceglie di addobbare gli spazi comuni, le spese sostenute per comprare luci e decorazioni vanno ripartire fra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, come indicato dall’articolo 1123 codice civile.

È bene ricordare che chi non rispetta le regole può andare incontro a sanzioni, che partono dai 200 e arrivano agli 800 euro, come indicato dall’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Cosa fare in assenza di disposizioni del regolamento condominiale

In assenza di disposizioni del regolamento condominiale, a indicarci la via interviene ancora una volta il codice civile che, all’articolo 1120 c.c. comma 4 recita così:

“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.” Insomma: decorare sì, ma sempre nel rispetto della sicurezza, della convivenza con gli altri condomini e del decoro dello stabile”.

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