Giornalista
La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza riguardo un caso di “lite” condominiale avvenuto a Bari, a proposito di spese condominiali da ripartire.
I giudici romani hanno dato ragione a una donna, ex moglie del proprietario di una casa familiare che le è stata assegnata. Contro di lei era stato presentato un decreto ingiuntivo del condominio per intimarla al pagamento delle spese condominiali.
Con l’ordinanza n. 16613 depositata il 23 maggio scorso, i giudici di Roma hanno respinto il ricorso del condominio barese contro l’assegnataria.
La Corte suprema nega anche l’azione diretta del condominio per le spese di gestione che sono di competenza dell’assegnatario. L’azione diretta infatti è possibile soltanto nei confronti del proprietario che poi potrà eventualmente far valere eventuali obbligazioni a carico dell’ex.
L’ordinanza conferma la precedente decisione del Tribunale di Bari che aveva accolto il ricorso della donna contro il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie avanzate dal Condominio.
Il dispositivo stabiliva che l’ex moglie è la “mera assegnataria della casa familiare – di proprietà esclusiva del coniuge – a seguito di separazione personale“. Perciò “acquista un semplice diritto di godimento sul bene, inidoneo a far gravare sull’assegnatario medesimo l’obbligo di pagamento delle spese condominiali“.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, sostenendo appunto che le spese condominiali concernenti la casa familiare oggetto di provvedimento di assegnazione restano a carico dell’assegnatario, motivo che “spiega i propri effetti solo nei rapporti interni tra i coniugi, senza rivestire rilevanza alcuna nei confronti del condominio“.
Infine è arrivata la bocciatura del ricorso da parte della Cassazione, i cui componenti ricordano che l’amministratore del condominio ha diritto di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune “direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè da ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare (contro il quale può invece agire in risoluzione il locatore, ove si tratti di oneri posti a carico del locatario sulla base del rapporto contrattuale fra loro intercorrente), tant’è che si afferma risolutivamente che di fronte al condominio esistono solo i condomini“.
Il diritto tiene ben distinte da un lato le spese condominiali dovute dal coniuge assegnatario che utilizza in concreto l’immobile (servizio di pulizia, riscaldamento, ecc.) e quelle invece a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile (come ad esempio le spese di manutenzione straordinaria).
Il principio è così sancito nell’ultima ordinanza: “L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento ‘sui generis’“.