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Tasse, Imposte e Normative 25 marzo 2026

Telecamere di sorveglianza nel B&B: i limiti della privacy e le regole


Installare un impianto di videosorveglianza in un B&B richiede il rispetto della legge: qual è il quadro normativo di riferimento e cosa sapere.
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Nicola Camporese

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

La diffusione delle strutture extralberghiere, e in particolare dei B&B, ha reso sempre più frequente il ricorso a sistemi di videosorveglianza. Si tratta di strumenti che rispondono a esigenze concrete di sicurezza, ma che inevitabilmente incidono su diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla riservatezza.

Il tema si colloca all’incrocio tra disciplina civilistica, normativa sulla protezione dei dati personali e diritto penale. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dagli interventi interpretativi del Garante per la protezione dei dati personali. A ciò si affianca una giurisprudenza ormai consolidata, che ha chiarito limiti e condizioni di liceità dell’uso delle telecamere negli ambienti destinati all’ospitalità.

Il principio generale: necessità, proporzionalità e trasparenza

La videosorveglianza non è vietata, ma è ammessa solo entro confini ben precisi. Il trattamento dei dati personali attraverso immagini deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza.

Ciò significa che l’installazione di telecamere può ritenersi lecita solo quando sia effettivamente necessaria per finalità di sicurezza e quando non esistano strumenti meno invasivi per raggiungere lo stesso scopo. Inoltre, le riprese devono essere limitate a quanto strettamente indispensabile, evitando forme di controllo generalizzato o eccessivo.

Le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’European Data Protection Board sottolineano come la videosorveglianza non possa mai trasformarsi in uno strumento di monitoraggio continuo delle persone, specie in contesti – come quelli ricettivi – in cui l’aspettativa di riservatezza è particolarmente elevata.

Dove si possono installare le telecamere?

Uno dei punti più delicati riguarda la collocazione delle telecamere. La distinzione fondamentale è tra spazi comuni e spazi destinati alla vita privata.

Le riprese sono generalmente considerate lecite nelle aree comuni, come ingressi, corridoi, zone di passaggio o spazi esterni. In questi luoghi, infatti, l’esigenza di sicurezza può giustificare un controllo visivo, purché non invasivo.

Diverso è il discorso per gli ambienti destinati all’uso esclusivo degli ospiti. In tali spazi – camere da letto, bagni o altre aree riservate – la presenza di telecamere è radicalmente vietata. Si tratta di luoghi qualificabili come “privata dimora”, all’interno dei quali il diritto alla riservatezza assume un rilievo assoluto.

Installazione delle telecamere: obbligo di informativa e cartelli

Un elemento imprescindibile per la legittimità del sistema è l’obbligo informativo. La normativa vigente (GDPR) e la giurisprudenza richiedono che la presenza di telecamere sia segnalata mediante cartelli ben visibili, collocati in modo tale da avvisare l’interessato prima che entri nel raggio di ripresa.

L’informativa deve essere strutturata su due livelli:

Secondo l’orientamento della Cassazione civile (Sez. I, 15 luglio 2015, n. 15182), confermato anche da pronunce più recenti (Cass. Civ. n. 14041/2023), la trasparenza non è un semplice adempimento formale, ma un requisito sostanziale di liceità.

L’assenza o l’inadeguatezza della segnaletica determina l’illiceità del trattamento, rendendo le immagini non utilizzabili, esponendo il titolare a pesanti sanzioni amministrative, come ribadito dai recenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che sottolineano l’obbligo di minimizzazione e trasparenza assoluta negli spazi destinati all’ospitalità.

Conservazione delle immagini: limiti temporali

La disciplina della videosorveglianza impone anche limiti stringenti in relazione alla conservazione delle immagini registrate.

Secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, i dati devono essere conservati per un periodo di tempo limitato, generalmente non superiore alle 24 ore, salvo particolari esigenze che giustifichino un’estensione fino a 72 ore o più.

Una conservazione prolungata e ingiustificata si pone in contrasto con il principio di minimizzazione previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e può determinare responsabilità anche rilevanti.

Il ruolo delle piattaforme digitali

Nel contesto delle locazioni brevi, assumono rilievo anche le regole introdotte dalle principali piattaforme online.

Diverse piattaforme, infatti, impongono obblighi di trasparenza particolarmente stringenti. È richiesto che la presenza di dispositivi di sorveglianza sia sempre dichiarata e che non vengano mai installate telecamere nascoste o collocate in ambienti privati.

Si tratta di prescrizioni che si affiancano alla normativa statale e che, pur avendo natura contrattuale, contribuiscono a rafforzare la tutela degli utenti.

Profili penali: i rischi della sorveglianza illecita

L’utilizzo non conforme dei sistemi di videosorveglianza non comporta solo sanzioni amministrative, ma può sfociare in gravi responsabilità penali. 

La fattispecie principale è il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), che punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi di privata dimora.

In ambito ricettivo, la giurisprudenza recente distingue nettamente tra aree comuni e spazi destinati all’esclusività dell’ospite (camere e servizi), dove la ripresa è sempre vietata.

Oltre all’art. 615-bis c.p., si possono configurare:

  1. trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003), se la condotta arreca un nocumento effettivo all’interessato e mira a un profitto o a un danno;
  2. diffusione illecita di immagini, qualora i video vengano mostrati a terzi o pubblicati online, aggravando la lesione della dignità della persona.

In sintesi, la giurisprudenza più recente sottolinea che l’assenza di un’informativa corretta e del consenso preventivo (per aree non comuni) trasforma lo strumento di sicurezza in un potenziale strumento di reato, rendendo le prove raccolte non solo inutilizzabili, ma fonte di incriminazione per il gestore.

Il bilanciamento tra sicurezza e privacy

Il tema della videosorveglianza nei B&B rappresenta un terreno di equilibrio tra interessi contrapposti.

Da un lato, vi è l’esigenza di garantire sicurezza e prevenire comportamenti illeciti; dall’altro emerge la necessità di proteggere la dignità e la libertà delle persone.

L’orientamento normativo e giurisprudenziale è chiaro: la sicurezza non può giustificare forme di controllo invasive o occulte. Ogni trattamento deve essere limitato, proporzionato e trasparente. La presenza di telecamere nelle strutture ricettive, infatti, non è di per sé illegittima, ma richiede il rispetto di un sistema articolato di regole.

Il quadro delineato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’attività del Garante per la protezione dei dati personali, unitamente agli arresti della giurisprudenza, evidenzia come la tutela della privacy rappresenti un valore centrale.

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