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Tasse, Imposte e Tributi 23 dicembre 2025

Un edificio destinato a formazione e ricerca può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta?


Costruire un immobile per la didattica: l’IVA scende al 10%. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Chi investe nella realizzazione di immobili destinati alla formazione, alla didattica o a funzioni educative si trova spesso davanti a un dubbio pratico: quale IVA si applica alla costruzione? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025, che affronta il caso. Il principio affermato è: l’aliquota IVA del 10% può applicarsi anche a edifici non “scolastici” in senso tradizionale, purché la funzione didattica sia effettiva e non marginale.

Quando un edificio è “assimilato” a quelli scolastici

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione IVA prevista dal DPR n. 633/1972 si applica non solo alle case di abitazione non di lusso, ma anche agli edifici ad esse assimilati, tra cui rientrano quelli scolastici e le strutture con finalità collettive.

Come chiarito dall’Agenzia, le agevolazioni si applicano agli edifici destinati a istruzione, cura e assistenza, richiamando espressamente il concetto secondo cui l’elenco normativo è “non tassativo”, grazie alla formula “e simili”. In altre parole, conta la sua funzione concreta.

Quando la destinazione effettiva dell’immobile è decisiva

L’Agenzia sottolinea che l’agevolazione IVA può essere riconosciuta solo se l’immobile è concretamente utilizzato per finalità collettive

Nel caso esaminato, l’edificio ospiterà attività di ricerca ma anche una attività didattica strutturale e continuativa, rivolta a studenti, dottorandi, tirocinanti e stagisti. Proprio questo aspetto consente l’assimilazione agli edifici scolastici: la formazione non è accessoria, ma rappresenta una componente stabile dell’utilizzo dell’immobile.

Spese di progettazione: IVA ridotta solo in un caso

Un ulteriore chiarimento riguarda le spese di progettazione. L’Agenzia ribadisce un principio già noto, ma spesso fonte di errori:

Come precisato nel documento, le prestazioni di progettazione:

non sono autonomamente assoggettabili ad IVA con l’aliquota del 10 per cento, salvo che siano rese in dipendenza di un unico contratto di appalto.

Un dettaglio contrattuale che può fare una grande differenza sul piano dei costi complessivi.

IVA: i principali riferimenti di prassi

La disciplina IVA applicabile agli edifici destinati ad attività didattiche e formative è sorretta da un orientamento di prassi ormai consolidato. La Circolare ministeriale 2 marzo 1994, n. 1/E ha fornito una lettura estensiva della nozione di “edifici idonei ad ospitare collettività”, includendovi scuole, collegi, educandati e più in generale strutture destinate a finalità di istruzione, assistenza e beneficenza. 

In continuità, la Risoluzione 12 ottobre 2001, n. 157/E ha chiarito che le opere di urbanizzazione secondaria, funzionali a servizi di interesse collettivo in ambito educativo e culturale, fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni di appalto. 

Un ulteriore chiarimento è arrivato con la Risoluzione 12 ottobre 2007, n. 291/E, che ha ricompreso tra gli edifici idonei ad ospitare collettività anche quelli destinati ad attività di ricerca e didattico-formative, purché tali funzioni risultino prevalenti e non marginali. 

L’articolo 51 della legge n. 342/2000 e la prassi successiva hanno poi escluso dal campo IVA le cessioni gratuite di aree e opere di urbanizzazione ai Comuni a scomputo degli oneri, pur trattandosi di opere che in appalto scontano il 10 per cento. 

Infine, la Circolare 1° marzo 2001, n. 19/E ha ribadito che l’aliquota del 4 per cento resta legata alla natura abitativa dell’immobile e ai requisiti soggettivi dell’acquirente, senza estensioni alla sola destinazione formativa o di ricerca.

In conclusione: non basta dichiarare una finalità didattica, occorre dimostrarla nei fatti. 

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