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condominio
Utenze e Bollette 3 marzo 2025

Bollette luce, gas e acqua: senza reclamo, niente conciliazione


Prima di avviare una conciliazione con il fornitore di luce, gas o acqua, è obbligatorio presentare un reclamo. Il chiarimento del Tribunale di Napoli.
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Nicola Camporese

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Le periodiche forniture di luce, gas e acqua rappresentano un elemento fondamentale per la vita degli inquilini di un condominio, soprattutto se il tutto viene gestito a livello condominiale e non vi sono utenze individuali. 

Tuttavia, accade, non di rado, che vi possano essere dei disguidi tra l’utente-condominio e le società che somministrano i detti servizi, portando, nei casi più gravi, alla riduzione o soppressione della fornitura di acqua e/o luce e gas. 

A fronte di situazioni simili, l’iter da seguire risulta essere quello della presentazione di un reclamo verso il fornitore e l’attivazione di un tentativo di conciliazione, quest’ultima condizione di procedibilità per agire in un futuro giudizio. A riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 216/2025, è intervenuto per fornire una spiegazione della procedura da seguire in questi casi, indicando anche quando il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità.


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La vicenda 

Un condominio subiva, senza alcun tipo di preavviso, il distacco della fornitura idrica e, ritenendo che non vi fosse i presupposti per l’interruzione del servizio, decideva di agire in giudizio contro il fornitore. Quest’ultimo, si costituiva nella causa, eccependo il mancato tentativo di conciliazione e giustificando la mancata fornitura di acqua quale conseguenza di un’importante morosità pregressa. 

Di tutta risposta, il Condominio affermava che le somme portate dalle fatture erano eccessivamente alte, probabilmente a causa di un malfunzionamento del contatore, e inoltre prescritte, tanto da aver chiesto chiarimenti al fornitore senza aver ricevuto alcun tipo di risposta o spiegazione. 

Il Tribunale di Napoli Nord, prima di decide nel merito della vicenda, sottolineava alcuni aspetti in tema di tentativo di conciliazione, inteso quale condizione di procedibilità per agire in giudizio.

Il tentativo di conciliazione 

Nel caso che ci riguarda, il Giudice di prime cure affermava che il tentativo di conciliazione, previsto dalla delibera n. 209/2016 ARERA, non costituiva condizione di procedibilità dell’azione. 

Invero, la disciplina appena richiamata afferma che, nell’ipotesi in cui un utente ritenga di avere subito una condotta pregiudizievole da un fornitore di luce, acqua o gas lo stesso deve proporre reclamo. Se il detto reclamo rimane senza risposta o con risposta insoddisfacente, l’utente, dopo almeno 40 giorni e non oltre un anno dall’invio di un reclamo al fornitore, deve promuovere una procedura di conciliazione, chedovrà concludersi entro 90 giorni. Tale termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Esperito il reclamo e la procedura di conciliazione con esito negativo, l’utente potrà agire in giudizio e il tentativo di conciliazione viene considerato condizione di procedibilità.


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La decisione

Le fasi appena descritte, tuttavia, non si riscontravano nella vicenda in esame. Infatti, alcun tipo di reclamo era stato proposto dal condominio, che si era attivato, prima di agire in giudizio, al solo fine di formulare una mera segnalazione di disfunzione del contatore. Di conseguenza, dato che la conciliazione è obbligatoria solo nel caso in cui sia stato promosso un reclamo, l’eccezione del fornitore veniva dichiarata inammissibile.

Entrando nel merito, il Tribunale aveva poi rilevato che la società non aveva osservato la procedura dettata dal protocollo ARERA per il distacco di tale fornitura. 

Conclusioni 

Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che la normativa che regola il procedimento di contestazioni in tema di servizi di fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua prevede, come condizioni di ammissibilità della domanda di conciliazione, la preventiva proposizione di uno specifico reclamo da parte dell’utente.

Solo in questo caso, il tentativo di conciliazione viene considerato condizione di procedibilità per agire in giudizio.

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