Link copiato!
Link copiato!
una persona legge la bolletta
Utenze e Bollette 26 settembre 2024

Contestazione delle bollette: spetta al fornitore provare il corretto funzionamento del contatore


Vediamo cosa stabilisce la giurisprudenza in caso di contestazione della bolletta: a chi spetta l'obbligo di prova?
author-avatar
Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Con un orientamento unanime, la giurisprudenza stabilisce che, in caso di contestazione della bolletta, è il fornitore del servizio a dover dimostrare che il contatore funzioni correttamente. L’utente può basare la sua difesa sui dati storici dei consumi.

Approfondiamo di più.


LEGGI ANCHE: Rateizzazione delle bollette, come funziona e come richiederla


A chi spetta l’obbligo di prova nel caso di contestazione delle bollette

Quando un utente contesta una bolletta energetica ritenendo che i consumi addebitati siano eccessivi, entra in gioco una delicata questione giuridica relativa alla ripartizione dell’onere della prova. 

La più recente ordinanza emessa a settembre dalla Corte di Cassazione (n. 29784/2024) chiarisce che, in tali situazioni, spetta al fornitore dell’energia elettrica dimostrare il corretto funzionamento del contatore.

L’utente, invece, deve provare che i consumi fatturati siano sproporzionati rispetto al suo storico di consumo. Questo può avvenire tramite la contestazione scritta della fattura, evidenziando la differenza rispetto ai consumi registrati in precedenza.

Secondo la giurisprudenza, la contestazione basata sullo storico delle fatture è essenziale per dimostrare la presunta anomalia. Tuttavia, il cliente non deve dimostrare l’errata rilevazione tecnica, ma solo la discrepanza dei consumi rispetto al normale utilizzo. In tal caso, il giudice può considerare il dato statistico come indizio rilevante per accogliere la richiesta di verifica.

Il ruolo del fornitore nella prova del corretto funzionamento del contatore

La sentenza più recente conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza. Già con l’ordinanza n. 23699/2016 la Cassazione aveva stabilito che, nei contratti di somministrazione di acqua, luce e gas, qualora l’utente contesti i consumi addebitati, il fornitore ha l’onere di dimostrare che il contatore funziona correttamente. 

Questo principio è rafforzato dall’impossibilità di attribuire all’utente la responsabilità di fornire una prova tecnica sull’apparecchio, specialmente se il contatore è stato sostituito unilateralmente dall’azienda.

Nel caso in cui il misuratore venga rimosso o sostituito senza che il cliente possa accedere alla verifica dello strumento originale, la prova del corretto funzionamento non può essere pretesa dal consumatore. La Corte ha evidenziato che, in assenza della possibilità di verifica sul dispositivo sostituito, l’onere della prova ricade interamente sul fornitore.

La rilevanza della custodia dell’impianto da parte del consumatore

Un altro importante aspetto emerge dall’ordinanza n. 34701/2021 sempre della Cassazione. In questo caso, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione, il consumatore è tenuto a dimostrare che i consumi eccessivi siano dovuti a cause estranee alla sua volontà e che non avrebbe potuto evitare l’incremento con un’attenta custodia dell’impianto. 

Questo significa che, se il contatore funziona correttamente, il consumatore deve provare di aver diligentemente vigilato affinché non si verificassero intrusioni o manipolazioni da parte di terzi.

La sentenza afferma che l’utente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare aumenti anomali di consumo, come, ad esempio, la sorveglianza contro potenziali danni o usi impropri da parte di terzi. Tuttavia, anche in questo caso, è il fornitore che deve inizialmente provare che il contatore fosse correttamente installato e funzionante.

Newsletter
Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news

Articoli più letti
Guide più lette
Google News Banner
Contatta la redazione
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it