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Energia e Utenze 5 aprile 2024

Contestazione di bollette di acqua, luce e gas: quali sono gli obblighi e diritti del consumatore?


Vediamo come si è espresso il Tribunale di Napoli in una sentenza relativa alla contestazione delle bollette e al tentativo di conciliazione.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

In caso di problemi con i fornitori di luce, gas e fornitore idrico, prima di rivolgersi a un giudice, è obbligatorio il tentativo di conciliazione.

L’eventuale accordo sottoscritto tra le parti costituisce titolo esecutivo, mentre, in caso di insuccesso, il tentativo di conciliazione si ritiene validamente esperito per introdurre un ordinario giudizio in tribunale. Questo importante principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza numero 11713 emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 novembre 2023.



Chi deve richiedere la mediazione?

Nel rigettare l’opposizione presentata dal condominio al titolo ottenuto dal fornitore del gas il tribunale ha ribadito diversi principi degni di nota. Innanzitutto il Giudice si sofferma sull’eccezione di improcedibilità della domanda della società del gas, colpevole di non aver esperito la procedura di mediazione prevista dalla normativa di settore, e cioè l’allegato A della Delibera Arera 209/2016, il cosiddetto TICO ovvero il Testo Integrato di Conciliazione, prima di introdurre il giudizio in tribunale.

Dal predetto TICO si evince che i soggetti tenuti ad avviare la procedura conciliativa sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all’articolo 6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: “Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo”.

Che succede se non si attiva prima la conciliazione obbligatoria?

Altro elemento che viene evidenziato dal Tribunale partenopeo è che, qualora non venisse preventivamente esperito il tentativo di conciliazione (come accaduto nel caso in esame), ciò non comporta in alcun modo l’automatico improcedibilità della domanda.

Difatti il Giudice ha la facoltà di concedere un termine per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l’espletamento della procedura della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In altre parole, il Giudice non concluderà il procedimento con una pronuncia ma sospenderà il giudizio fissando un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo obbligatorio di conciliazione, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé in caso di esito negativo dello stesso.

La contestazione delle bollette non deve essere generica

Ulteriore contestazione mossa dal condominio consumatore, non accolta però dal Tribunale, ha avuto ad oggetto l’eccezione di prescrizione di parte del credito. Su questo elemento è opportuno ribadire che il codice civile prevede che qualsiasi eccezione o contestazione mossa dal cliente/consumatore richiede delle prove a supporto, pena il rigetto (come infatti accaduto nel presente giudizio) per eccessiva genericità della stessa.

Pertanto, non basta limitarsi a negare il valore probatorio in giudizio delle fatture emesse dalla società di fornitura, bensì occorrerà opporsi adducendo fatti diversi o con esse incompatibili.

È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell’onere della prova, ma è altrettanto vero che il cliente/consumatore non può limitarsi solamente a negare genericamente i fatti affermati dalla controparte.



La procedura di conciliazione

La sentenza offre un utile spunto per ricordare cosa fare in caso di contestazione delle bollette di luce, gas e acqua. Ebbene, il Servizio di Conciliazione di ARERA è un importante strumento di tutela stragiudiziale, con cui è possibile risolvere le controversie insorte con i fornitori di energia elettrica, gas, idrico. Nello svolgimento della procedura di conciliazione, che può svolgersi sia on-line che di persona, gli operatori/gestori sono obbligati a partecipare agli incontri di conciliazione.

Il Servizio Conciliazione può essere attivato, direttamente o tramite delegato, da tutti i clienti/utenti finali previa presentazione del reclamo al proprio operatore/gestore, dopo aver ricevuto la risposta (ritenuta insoddisfacente) dallo stesso ovvero, se la risposta non è pervenuta, trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo, per il settore elettrico/gas e telecalore, 50 giorni dall’invio del reclamo per il settore idrico.

L’incontro è moderato da un conciliatore del Servizio, che è terzo rispetto alle parti ed è un esperto in mediazione e regolazione di settore, che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata della controversia. 

Altro elemento molto importante è che, in caso di esito positivo della conciliazione, l’accordo raggiunto diventa un titolo esecutivo che potrà essere successivamente fatto valere in tribunale in caso di mancato rispetto dei rispettivi obblighi assunti.

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