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Chi è alla ricerca di una nuova casa da acquistare si sarà sicuramente imbattuto nella possibilità di acquistare un immobile prima ancora che la sua costruzione sia conclusa, direttamente dal costruttore.
Si tratta di una soluzione vantaggiosa sotto diversi aspetti, ma non priva di rischi: vediamo quali sono i pro e i contro e se esistono delle tutele nei confronti dell’acquirente, in particolare studiando il funzionamento della legge 210 sugli acconti immobili versati.
Comprare casa dal costruttore: i vantaggi
Acquistare un immobile dal costruttore significa comprare una casa quando ancora l’edificazione non è stata completata o, talvolta, non sia nemmeno iniziata. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici: ad esempio, è possibile modificare in corso d’opera alcuni elementi relativi alla struttura abitativa, ma non solo.
Chi opta per questa opzione, solitamente lo fa in primis per comprare un immobile che sia nuovo, e inoltre per poter accedere a dei prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli relativi a un appartamento preesistente e acquistato tramite agenzia. Esistono comunque dei rischi, purtroppo.
I rischi di comprare casa dal costruttore
Il vero rischio, quando si compra un immobile in costruzione, è che l’impresa edile fallisca durante i lavori, con il pericolo di poter perdere la casa e gli acconti versati a titolo di caparra.
In effetti, in passato molte persone si sono trovate in condizioni simili a causa dei fallimenti delle imprese edili, con l’impossibilità di recuperare le somme già versate. Fortunatamente non è ciò che accade sempre, ed è inoltre stata introdotta una legge risalente al 2 agosto 2004 con l’obiettivo di tutelare gli acquirenti di case in costruzione.
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Cosa dice la legge 210 a garanzia degli acconti
Di fatto, questa normativa costringe il costruttore ad annullare ogni ipoteca prima del rogito: la legge 210, infatti, prevedere che il costruttore contragga una fideiussione in favore dell’acquirente, a tutela delle somme già versate come acconto. Questo permette, di conseguenza, di tutelare anche l’immobile futuro.
Per legge, le parti in causa sono tre: il contraente, ovvero il costruttore, il beneficiario, che sarebbe l’acquirente dell’immobile, e il fideiussore, il quale non è altro che l’istituto bancario, l’agenzia assicurativa o altro istituto di credito abilitato al rilascio della fideiussione.
La fideiussione, comunque, può essere rilasciata a patto che l’accordo di acquisto preliminare dell’immobile segua determinate regole: vanno infatti indicate le misure dell’immobile, possibilmente con l’ausilio di una piantina o una planimetria, così come quali sono i lavori e i beni inclusi nel prezzo d’acquisto, il quale va opportunamente segnalato.
Inoltre, è necessario inserire la data di consegna dell’immobile, le penali eventualmente previste in caso di ritardi e la data di firma del rogito. Ultimi due elementi fondamentali sono la conferma dell’assenza di ipoteche o di altri vincoli e il rispetto di tutte le normative edilizie e urbanistiche nella costruzione dell’immobile.
Il contratto di fideiussione garantisce una somma calcolata in base all’acconto già versato più ciò che resta da saldare. Da ricordare, comunque, che il contratto fideiussorio non include eventuali mutui, poiché sono da considerare a carico di un soggetto terzo.
La fideiussione decade a rogito avvenuto, ovvero quando l’acquirente acquisisce definitivamente l’immobile da parte del compratore, il quale però a suo carico ha anche la decennale postuma: si tratta di una fideiussione a garanzia dei danni dell’immobile, siano essi diretti o materiali, la quale ha una durata di dieci anni, a partire dalla data di consegna del bene, ed è obbligatoria per legge.