Ex collaboratrice esterna di Immobiliare.it
Chi ha bisogno di andare a vivere in affitto, può scegliere tra due opzioni: un’abitazione spoglia, per la quale comprare il mobilio che più si preferisce, e un’abitazione completamente arredata e pronta all’uso.
Dal punto di vista giuridico, i due affitti non presentano grandi differenze, ma sicuramente alcune peculiarità, vediamoli più nel dettaglio.
Per ogni tipo di contratto di locazione è obbligatoria la forma scritta che certifica il rapporto tra proprietario e affittuario, ma cosa cambia in un contratto d’affitto per un appartamento già arredato? Quali sono le sue caratteristiche?
Relativamente alle diverse necessità, esistono diversi tipi di contratti di locazione. Il nostro ordinamento prevede contratti:
Come già detto, dal punto di vista giuridico non ci sono grandi differenze, le uniche due caratteristiche che differenziano l’affitto di un appartamento già arredato da uno spoglio sono:
La cessione del mobilio deve essere accompagnata da un inventario delle proprietà di cui deve essere indicato lo stato di conservazione. Questa può essere formalizzata in due modi:
Redigere un documento con l’inventario completo degli arredi è necessario perché una volta che il contratto sarà giunto al termine, il locatore avrà la possibilità di verificare lo stato dei beni mobili e valutare se siano stati trattati adeguatamente o danneggiati.
L’articolo 1576 c.c., infatti, prevede che l’affittuario si facci carico delle spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sulle cose mobili dell’appartamento. Mentre il locatore deve fornire un ambiente idoneo allo scopo abitativo garantendo che gli ambienti rispettino le dovute condizioni igieniche.
A livello giuridico gli arredi sono “pertinenze” dell’immobile. Come specificato dall’articolo 817 c.c., questi sono destinati a servizio od ornamento della cosa principale, in modo durevole, ma se il conduttore e il locatore decidono di stipulare due contratti separati allora l’imposta di registro da applicare in questi casi è duplice:
Se in fase di registrazione del contratto si scegliesse di inserire la cessione del mobilio all’interno del contratto di locazione allora l’unica imposta alla quale si sarebbe soggetti è del 2%.