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tettoia in terrazza
Case, Ville e Condomini 1 maggio 2025

Anche una semplice tettoia può richiedere il permesso di costruire: il caso


Quando l’installazione di una tettoia può costare caro. Il TAR Campania precisa quando serve il permesso di costruire: il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

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Due coniugi, proprietari di un immobile acquistato nel 2007, si sono trovati destinatari di un’ordinanza di demolizione da parte del Comune di residenza. Oggetto della contestazione era la realizzazione di corpo di fabbrica di circa 40 mq adibito a cucina, bagno e lavanderia, e una tettoia in legno di pari superficie con altezza media di tre metri, entrambe realizzate senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. 

I ricorrenti hanno cercato di evitare la demolizione, sostenendo di non essere responsabili degli abusi e di aver già demolito spontaneamente il volume principale, presentando anche una SCIA per sanare la tettoia. Tuttavia, il TAR Campania, con la sentenza n. 1812/2025, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse (il fabbricato era stato effettivamente demolito) e per il resto lo ha respinto.

La motivazione 

Il TAR ha ricostruito con estrema chiarezza i confini tra ciò che può essere sanato con una semplice SCIA e ciò che, invece, richiede un vero e proprio permesso di costruire. Il punto centrale della decisione riguarda la tettoia: la struttura, per estensione e caratteristiche, modificava la sagoma e il prospetto dell’edificio, elementi che, secondo l’art. 10 del d.P.R. 380/2001, impongono il rilascio del PdC in caso di ristrutturazione edilizia. 

Il Collegio ricorda che “la sagoma è la conformazione planivolumetrica dell’edificio nel suo ingombro orizzontale e verticale, comprensiva di sporti e aggetti”, mentre “il prospetto attiene allo sviluppo verticale, alle facciate e agli elementi estetico-architettonici”. E chiarisce che “anche la realizzazione di una tettoia è soggetta al permesso di costruire, in quanto incide sull’assetto edilizio preesistente […] soprattutto se insiste su un territorio vincolato”. Da qui la conferma della legittimità dell’ordine di demolizione.

Le conseguenze

Il TAR afferma che “l’acquirente dell’immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto”, e che “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa edilizia vigente”. 

In parole semplici: se compri casa, compri anche l’abuso. Quindi: meglio una verifica in più che un’ordinanza di demolizione in meno. 

Questa sentenza è un monito per tutti i proprietari: mai sottovalutare l’importanza dei titoli abilitativi, anche per lavori apparentemente minori. Le conseguenze possono essere molto pesanti. Prima di iniziare qualsiasi intervento edilizio, verifica sempre con un tecnico se l’opera ricade tra quelle soggette a permesso di costruire, SCIA o CILA.

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