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Bacheca condominiale
Case, Ville e Condomini 23 dicembre 2021

Bacheca condominiale: come va usata e che cosa si può pubblicare


Pertinenza e non eccedenza sono le regole d’oro per usare correttamente questo spazio e nel rispetto della privacy: ecco cosa si può pubblicare in bacheca.
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Giuseppe Donato Nuzzo

Avvocato e Giornalista

L’utilizzo della bacheca condominiale è pratica consolidata in molti condomini. Rappresenta uno strumento semplice, di uso immediato e principale mezzo di comunicazione condominiale. Solitamente viene collocata negli spazi dell’androne o nell’ingresso principale. Talvolta la ritroviamo in prossimità dell’ascensore, delle scale o, comunque, nei luoghi di accesso o di maggior uso comune.

Negli ultimi anni si è assistito a una progressiva sostituzione della tradizionale bacheca “fisica” con la bacheca digitale, spesso integrata all’interno del sito internet condominiale.

Le questioni legate alla tutela della privacy

La gestione della bacheca condominiale si lega al delicato tema della tutela dei dati personali dei condomini. Il principale riferimento normativo in materia è rappresentato dal Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation), entrato in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Uno dei princìpi intorno al quale ruota la nuova disciplina è il concetto di “responsabilizzazione” o “accountability” dei titolari e dei responsabili. In estrema sintesi, possiamo dire che il regolamento UE individua delle regole generali, che vanno poi “cucite addosso” ai singoli casi specifici, in considerazioni delle situazioni e dei rischi concreti connessi al trattamento dei dati. Questo ruolo fondamentale di “adattamento” delle norme è affidato ai titolari e responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati

In ambito condominiale, il titolare del trattamento è il Condominio (quindi i singoli condomini), mentre l’amministratore ricopre il ruolo di responsabile del trattamento. Essendo infatti il condominio un ente di gestione privo di una struttura propria, demanda la maggior parte dei trattamenti all’amministratore, che assume la funzione di responsabile del trattamento.

Privacy: che cosa si può pubblicare in bacheca?

Chi gestisce la bacheca condominiale deve osservare alcune cautele nella diffusione e pubblicazione dei dati.

In primo luogo deve raccogliere e utilizzare solo i dati personali necessari alla gestione condominiale.

In particolare, devono essere rispettati i princìpi di pertinenza e di non eccedenza. Possono essere raccolti, archiviati, anche ai fini del loro periodico aggiornamento, solo i dati strettamente indispensabili per amministrare la comunità condominiale. Di conseguenza, l’esposizione di dati personali riguardanti i singoli condomini in luoghi aperti al passaggio di estranei (come appunto il caso della bacheca condominiale) deve essere limitata allo stretto indispensabile.

Per esempio, nel rispetto di questi princìpi, possono essere pubblicati avvisi, convocazioni in assemblea, ordini del giorno. Non possono essere invece pubblicate targhe automobilistiche o altri elementi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini (Garante della Privacy, 18/06/2009). Vietata anche l’affissione di vicende personali o giudiziarie del singolo condomino, qualora totalmente irrilevante per l’amministrazione condominiale.

La diffusione dei dati dei condomini morosi

In linea generale, l’amministratore non può affiggere in bacheca elenchi contenenti nome e cognome degli condomini morosi oppure avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento.

La bacheca condominiale non è lo strumento idoneo per veicolare simili informazioni. Per verificare l’esattezza degli importi dovuti a titolo di oneri condominiali ciascun condomino può informarsi, tramite il rendiconto condominiale o richiedendo l’accesso alla relativa documentazione.

È vero che l’amministratore è, per legge, obbligato a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Tale obbligo, però, non giustifica l’utilizzo della bacheca condominiale per tale tipo di comunicazione. Tale obbligo deve infatti essere adempiuto sempre nel rispetto della privacy dei condomini morosi.

La giurisprudenza è più volte intervenuta su questioni riguardanti la violazione della privacy attraverso la diffusione illecita di dati ed informazione dei condomini morosi (ma non solo).

Secondo la Cassazione, tra l’altro, integra il delitto di diffamazione il verbale assembleare o qualsiasi altro comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento dei contributi condominiali, qualora esso venga affisso in un luogo accessibile non già ai soli condomini dell’edificio, per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti attinenti alla contabilità condominiale, bensì ad un numero indeterminato di altri soggetti.

I provvedimenti del Garante della privacy

Sull’argomento “condomini morosi” il Garante è intervenuto con diversi provvedimenti. Tra questi, citiamo il vademecum del 2013, che riassume le principali linee guida per un corretto uso della bacheca condominiale.

Quali avvisi possono essere esposti nella bacheca condominiale?

Le bacheche condominiali sono utilizzabili per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condòmini. Sono pertanto vietati avvisi tipo “il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale”, “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”, come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto…).

Si possono notificare ai condòmini assenti i verbali di assemblea attraverso le affissioni in bacheca?

No. Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale.

Per comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative – per esempio – ai singoli condòmini o affittuari. È consentito, al contrario, lasciare i verbali dell’assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del singolo condomino.

Se un condomino è in ritardo con i pagamenti l’amministratore può indicarlo come moroso con un avviso nella bacheca condominiale?

No. Tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo. Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.

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