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macchina di fronte al garage
Case, Ville e Condomini 17 luglio 2025

Box condominiale e incendio dell’autovettura: chi risarcisce i danni?


Incendio del veicolo all’interno del box condominiale: come si articola il contenzioso e di chi è la respnsabilità?
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Dario Balsamo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’età avanzata di gran parte del parco circolante italiano (con impianti elettrici e serbatoi più esposti a guasti) e l’incremento delle vetture ibride ed elettriche dotate di batterie ad alta densità energetica stanno innalzando il rischio di incendi all’interno dei box condominiali. L’innesco può derivare da corto circuito, surriscaldamento dei sistemi di ricarica, fuoriuscite di carburante o dalla presenza, spesso sottovalutata, di materiali facilmente combustibili stoccati accanto al veicolo.

Quando le fiamme si propagano, i danni raramente restano confinati al singolo vano: fumo, calore e acqua di spegnimento possono coinvolgere impianti, strutture portanti e parti comuni, aprendo a scenari risarcitori complessi.

Il ruolo (e la responsabilità) del proprietario dell’auto

Sul piano civilistico, il proprietario‑custode del veicolo da cui ha preso avvio – o si è comunque propagato – l’incendio è il primo soggetto chiamato a rispondere, in forza dell’articolo 2051 del nostro codice: il proprietario risponde dei danni cagionati dalla “cosa” in custodia salvo prova positiva del caso fortuito.

La Corte di cassazione con la recentissima sentenza (Cassazione civile, sezione III, 2 luglio 2025, numero 17980) ha chiarito che l’incertezza sull’esatta causa del rogo (“fatto ignoto”) non libera il custode se non dimostra che sia stato un fattore esterno imprevedibile a causare l’incendio (per esempio originaria dolosità di terzi, richiamo tecnico tempestivamente adempiuto, cortocircuito imputabile a difetto occulto del costruttore non rilevabile con l’ordinaria diligenza).

Nella vicenda analizzata dai giudici della Cassazione, l’assicurazione che aveva indennizzato il condominio ha poi successivamente esercitato con successo la rivalsa contro il proprietario dell’auto che non era riuscito a fornire la predetta prova liberatoria.

Danni al singolo box vs danni alle parti comuni

È fondamentale distinguere tra danni limitati al box di proprietà o uso esclusivo e danni che investono le parti comuni condominiali (pilastri, impianti elettrici e antincendio, rampe, scale, cavedi, facciate, coperture). Se il rogo nasce dal veicolo e resta confinato al box, l’onere economico grava principalmente sul proprietario dell’auto/box, salvo coperture assicurative individuali. Quando invece il fuoco, il fumo o le operazioni di spegnimento interessano beni comuni, interviene la polizza “globale fabbricati” del condominio (se stipulata), che indennizza i danni.

Solo successivamente, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1916 del codice civile, l’assicurazione potrà surrogarsi nei diritti del condominio agendo in rivalsa verso il responsabile, ovvero il proprietario del veicolo ed eventualmente nei confronti del condominio stesso se risultano omissioni manutentive (impianto elettrico vetusto, carenza di ventilazione, assenza di estintori). La giurisprudenza tende però a riconoscere la corresponsabilità del condominio solo ove sussista effettiva incidenza causale delle sue carenze, altrimenti resta centrale la provenienza dell’incendio dal veicolo.

Come si articola il contenzioso dopo un incendio

Dopo lo spegnimento intervengono i Vigili del Fuoco, il cui verbale documenta le condizioni riscontrate ma non cristallizza con certezza l’origine remota del fuoco. In seguito, il condominio attiverà la propria polizza “globale fabbricati” e notifica l’evento all’assicuratore, mentre il proprietario del veicolo segnalerà il sinistro alla propria RC Auto.

Infine, seguirà di norma una perizia tecnica (spesso congiunta o contraddittoria) richiesta dall’amministratore o dalle compagnie assicuratrici coinvolte.

In presenza di danni a terzi, i soggetti danneggiati (condominio, condomini, vicini) possono agire in giudizio sia contro il proprietario dell’auto sia, in via diretta, sia contro l’assicurazione RC Auto del responsabile ai sensi dell’art. 144 Cod. ass., non ostacolando la circostanza che si tratti di area privata e non strada pubblica. Tale precisazione è molto importante per vedersi riconoscere un risarcimento dall’assicurazione ed ormai è un orientamento pacificamente ammesso essendo frutto dell’importantissima sentenza resa dalle Sezioni Unite nel 2021 (Cassazione, Sezione Unite, sentenza del 30 luglio 2021, numero 21983).

In sintesi, è possibile affermare che, in caso di attivazione di un giudizio in tribunale, i principali elementi di valutazione saranno i seguenti:

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