Ex collaboratrice esterna di Immobiliare.it
Se dopo la firma della proposta d’acquisto e del compromesso, e dopo il versamento della caparra, il venditore cambia idea e non è più intenzionato a vedere l’immobile, cosa può fare l’acquirente per tutelarsi e per recuperare quanto versato?
Vediamo cosa dice la Legge e quali sono i diritti dell’acquirente.
Per acquistare una casa, occorre seguire un preciso iter: dopo aver trovato l’immobile di interesse, si fa una proposta d’acquisto tramite l’agenzia immobiliare; successivamente, si fa un compromesso o contratto preliminare, con il quale le parti si impegnano a stipulare il rogito per la compravendita davanti a un notaio, e l’acquirente versa una caparra.
Prima dell’atto notarile, però, chi desidera acquistare non è ancora proprietario dell’immobile: solo con il rogito, infatti, vi è l’effettivo trasferimento della titolarità del bene, cioè il passaggio di proprietà.
Poiché il compromesso è solo un impegno tra proprietario e acquirente, e non un atto, può capitare che il venditore cambi idea e non desideri più procedere alla vendita vera e propria, nonostante magari l’acquirente abbia già versato una caparra a conferma della serietà dell’impegno preso.
Nel caso in cui all’interno del compromesso siano indicati in modo preciso la data in cui le parti devono recarsi dal notaio o il termine ultimo in cui una delle due deve comunicare all’altra il giorno del rogito e il nome del notaio, il mancato rispetto di tale scadenza da parte del venditore è da considerarsi un inadempimento contrattuale.
L’acquirente può ricorrere al Tribunale per richiedere una di queste due soluzioni:
Nel caso in cui invece il compromesso non indichi alcuna data, l’acquirente deve inviare al venditore una lettera di diffida ad adempiere il contratto: la lettera di diffida dovrà contenere il termine entro cui il venditore deve presentarsi dal notaio e che non deve essere inferiore ai 14 giorni e dovrà specificare che, in caso di ulteriore inadempimento, il contratto verrà considerato automaticamente sciolto.
Solo se dopo la diffida nulla cambia, l’acquirente potrà rivolgersi al Tribunale.