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Case, Ville e Condomini 4 aprile 2025

Installare una pergotenda: quando la chat di WhatsApp sostituisce l’assemblea condominiale


Può un messaggio WhatsApp valere quanto un verbale assembleare? Ecco cosa ha risposto il Tribunale di Bologna.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

In un condominio a Bologna, una pergotenda installata in un’area cortilizia ha dato il via a una causa giudiziaria tra vicini. A contestarla, una condomina del primo piano che ha lamentato la lesione del proprio diritto di veduta a causa dell’installazione di una struttura in ferro da parte dei coniugi residenti al piano terra, proprietari dell’area esterna.

Secondo la ricorrente, la struttura era “posta ad appena 20 cm sotto la soglia delle finestre” e impediva l’esercizio del diritto di veduta in appiombo verso la base dell’edificio, oltre a comportare dei rischi per la sicurezza, ritenendo che il manufatto potesse agevolare l’intrusione di malintenzionati.

Pergotenda in condominio: il caso

I proprietari delle pergotenda, da parte loro, si sono difesi sostenendo la piena legittimità dell’opera: una struttura retrattile, autoportante, non ancorata al suolo, conforme alle norme edilizie del Comune di Bologna e realizzata «al solo scopo di garantire alla figlia minorenne un piccolo spazio protetto per ginnastica posturale».

Soprattutto, avevano documentato di aver informato preventivamente i condòmini via chat condominiale WhatsApp, ottenendo riscontri positivi: “Mi sembra una ottima idea”: questo è stato il messaggio che ha cambiato le sorti della causa.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha dato pieno rilievo alla comunicazione inviata nella chat condominiale: “l’installazione della struttura in questione era stata preceduta da comunicazione […] con cui il resistente segnalava la volontà di installare il manufatto nella propria area cortiliva, fornendone una descrizione analitica, seguita da rilievi fotografici”.

Secondo il giudice, nell’ordinanza emessa il 16 febbraio 2025, precisa che non si può sostenere che si trattasse solo di un commento estetico: «Non appare ragionevole ritenere che la ricorrente, con la risposta dell’11.01.2023 alla richiesta di approvazione dell’opera, avesse inteso semplicemente esprimere un commento astratto sull’estetica del manufatto»​.

Alla luce di tali premesse il giudice emiliano respinge la domanda di reintegrazione nel possesso perché non sussistono i presupposti dello spoglio, né in forma violenta né clandestina. Di conseguenza, per il Tribunale, non serviva alcuna delibera assembleare né un consenso scritto: la comunicazione in chat e la risposta positiva – seppur informale – bastano a rendere legittima l’installazione della struttura.

Cosa cambia per i condomini? 

Questa ordinanza, seppur resa in sede cautelare e dunque non definitiva, apre uno scenario interessante per i rapporti condominiali. Se, da un lato, conferma che la tutela possessoria richiede il mancato consenso e l’illegittimità dell’azione; dall’altro, riconosce valore giuridico alle comunicazioni via app di messaggistica, specie se dettagliate e documentate.

Attenzione, però: ogni caso va valutato in base alle sue peculiarità. L’ordinanza del Tribunale di Bologna invita amministratori e condomini a riflettere sul valore (e i rischi) della “messaggistica informale” e che, al tempo stesso, conferma come la trasparenza e la condivisione preventiva siano il miglior antidoto al contenzioso.

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