Link copiato!
Link copiato!
condominio
Case, Ville e Condomini 5 dicembre 2024

La chiusura del terrazzo senza permessi è abuso edilizio


Vediamo insieme cosa ha stabilito una recente sentenza del TAR in merito ai limiti delle opere pertinenziali.
author-avatar
Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

La chiusura di un terrazzo, anche con materiali leggeri come legno e vetro, può determinare un aumento di volumetria e richiede sempre un titolo edilizio abilitativo. Con la sentenza n. 21651/2024, il TAR Lazio chiarisce i limiti delle opere pertinenziali e conferma la demolizione in caso di violazioni.



Una sentenza che fa scuola

La chiusura di un terrazzo, anche se realizzata con materiali leggeri come legno, vetro o guaine, può configurarsi come un abuso edilizio se non accompagnata dai necessari titoli autorizzativi. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 21651/2024, ha respinto il ricorso di un cittadino romano che aveva trasformato il terrazzo pertinenziale del proprio appartamento in un salone coperto. 

L’ordinanza di demolizione, emessa dall’Ufficio tecnico di Roma Capitale, è stata confermata dai giudici amministrativi che hanno evidenziato la natura dell’intervento: un ampliamento volumetrico che modifica la destinazione d’uso e impatta sul territorio.

La distinzione tra pertinenza e ampliamento

Il cuore della decisione ruota attorno alla distinzione tra opere pertinenziali e nuovi interventi edilizi. Secondo il TAR, la chiusura del terrazzo con una struttura in legno, guaina, tegole e vetrature, non rientra tra le opere accessorie di modesta entità. 

I giudici hanno sottolineato che la nuova struttura, accorpata all’appartamento e utilizzata come superficie residenziale, costituisce un ampliamento autonomo. Le opere pertinenziali, precisano, devono essere coessenziali all’opera principale e di dimensioni ridotte, come piccoli locali tecnici. Non è il caso di interventi che determinano un incremento di superficie utile, trasformando il territorio in modo permanente.

Attenzione anche alla chiusura dei balconi

Stesso discorso vale per la chiusura di un balcone con travi in legno e pannelli in PVC, configurandosi come un intervento di trasformazione edilizia, richiede il permesso di costruire. 

Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 13771/2024 dell’8 luglio, confermando un’ordinanza di demolizione per una struttura che, integrando travi in legno e pannelli in PVC scorrevoli, chiudeva interamente lo spazio compreso tra il solaio del balcone, il tetto spiovente e i pilastri.



I giudici hanno chiarito che tale intervento non può essere qualificato come una semplice pergotenda o un’opera pertinenziale, poiché la chiusura completa del balcone genera un nuovo volume e modifica la sagoma dell’edificio, trasformando uno spazio accessorio aperto in uno chiuso e autonomamente utilizzabile.

La decisione richiama il principio giurisprudenziale secondo cui la realizzazione di una veranda che produce un ambiente assimilabile a quello interno all’abitazione necessita di un titolo edilizio specifico, indipendentemente dalle caratteristiche termiche o acustiche del vano creato. L’assenza del permesso comporta l’abuso edilizio, con conseguente obbligo di demolizione dell’opera.

La decisione del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6627 del 23 luglio 2024, che ha stabilito che la chiusura totale di un balcone, anche con infissi e finestre, comporta un incremento volumetrico soggetto a permesso di costruire.

La trasformazione di uno spazio aperto in un ambiente chiuso genera un aumento della superficie utile e modifica la sagoma e il prospetto dell’edificio, con un conseguente aggravio del carico urbanistico. Tale intervento, rientrando nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, non può essere considerato edilizia libera. 

L’importanza del titolo abilitativo

Le sentenze analizzate ribadiscono un principio fondamentale: qualsiasi intervento che comporti un aumento di volumetria, anche minimo, richiede un titolo edilizio specifico. Nel caso di specie, il ricorrente aveva tentato di giustificare l’opera appellandosi alla pendenza di un’istanza di condono, senza successo. 

Per i giudici, l’assenza del titolo rende l’intervento abusivo, giustificando l’ordine di demolizione. La decisione si inserisce in un quadro normativo che punta a tutelare il territorio e prevenire trasformazioni edilizie irregolari, rafforzando l’attenzione sull’importanza di rispettare le normative urbanistiche.

Newsletter
Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news

Articoli più letti
Guide più lette
Google News Banner
Contatta la redazione
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it