Link copiato!
Link copiato!
persone votano in assemblea
Case, Ville e Condomini 16 febbraio 2026

Usufruttuario e nudo proprietario in condominio: chi decide e chi può impugnare


Come si dividono diritti di voto, poteri di impugnazione e spese tra usufruttuario e nudo proprietario nell'assemblea condominiale.
author-avatar
Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’assemblea è il cuore della vita condominiale, in presenza di usufrutto, il diritto di intervento e voto non spetta sempre alla stessa persona, ma viene ripartito per materia. 

Ecco chi partecipa e chi vota in assemblea condominiale.

Usufruttuario e nudo proprietario: come funziona la partecipazione all’assemblea

In particolare, all’usufruttuario spettano partecipazione e voto per le delibere relative a:

Al nudo proprietario spettano partecipazione e voto per le delibere che riguardano:

Questa ripartizione discende dall’art. 67, commi 6 e 7, disp. att. c.c., che richiama le regole civilistiche sull’usufrutto (artt. 1006, 985 e 986 c.c.) per i casi in cui l’usufruttuario anticipi spese straordinarie o realizzi miglioramenti e addizioni con diritto a rimborso o indennità. 

In alcune situazioni particolari, se il nudo proprietario non consente senza giustificato motivo a opere straordinarie o a miglioramenti/addizioni, il diritto di voto su tali materie passa all’usufruttuario, che potrà così deliberare al posto del nudo proprietario, fermo restando il suo diritto al rimborso o all’indennità a fine usufrutto. 

Convocazione in assemblea e invalidità delle delibere

L’amministratore deve predisporre un avviso di convocazione e portarlo a conoscenza di tutti gli aventi diritto; la mancata o irregolare convocazione comporta l’annullabilità delle delibere, su iniziativa degli interessati (soprattutto i non convocati). 

In presenza di usufrutto su un’unità immobiliare, in via generale, l’amministratore deve tener conto di chi ha diritto di voto sull’argomento all’ordine del giorno:

Nei casi in cui si debba deliberare opere straordinarie e l’usufruttuario intenda anticiparne le spese, o lavori di miglioramento e addizioni, l’amministratore deve inviare due avvisi distinti, uno al nudo proprietario e uno all’usufruttuario. 

La giurisprudenza è costante nel qualificare:

Chi può impugnare le delibere in presenza di usufrutto

Chi non è stato regolarmente convocato o ritiene che l’assemblea abbia deliberato in violazione delle norme (anche sulla ripartizione dei poteri tra usufruttuario e nudo proprietario) può impugnare la delibera nei termini previsti. 

L’usufruttuario è legittimato a impugnare le deliberazioni:

Il nudo proprietario è legittimato a impugnare le deliberazioni:

Il consolidato orientamento giurisprudenziale

La recente giurisprudenza di merito sta consolidando la seguente un’impostazione “operativa” dell’art. 67 disp. att. c.c.: 

In questa linea si collocano, tra le altre: 

Condividi articolo
Newsletter
Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news

Articoli più letti
Guide più lette
Google News Banner
Contatta la redazione
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it