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Case, Ville e Condomini 1 maggio 2025

Posso alzare la ringhiera del balcone?


La ringhiera che delimita un balcone può essere considerata, a seconda dei casi, di proprietà privata o comune: si può alzare?
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Vinci Formica

Ex collaboratrice esterna di Immobiliare.it

I balconi degli appartamenti sono delimitati lungo il perimetro da un parapetto che, generalmente, si presenta come una ringhiera, ma può essere costituito anche da un muretto perimetrale.

Può capitare che qualche condomino voglia alzare il parapetto per un senso di maggiore sicurezza, specialmente se in casa sono presenti dei bambini piccoli. Ma cosa dice la legge a riguardo? In caso affermativo, qual è la procedura da adottare per avere l’autorizzazione?

Scopriamo se può essere alzata la ringhiera del balcone e quali autorizzazioni condominiali servono.

Parapetto del balcone: di chi è?

Il parapetto è una componente strutturale, che può essere in muratura o essere costituita da un’inferriata e che serve come barriera intorno al perimetro del balcone o del terrazzo. Inoltre, impedisce la caduta di persone o cose, dunque ha una funzione di sicurezza

La prima domanda è: di chi è il parapetto? È di proprietà privata del condomino oppure è del condominio? A seconda della classificazione differiscono anche le norme giuridiche da applicare e, di conseguenza, le autorizzazioni necessarie per poter modificare questo elemento.

Il parapetto è considerato di proprietà comune condominiale qualora sia parte integrante degli elementi decorativi della facciata. Viceversa, è una proprietà esclusiva del condomino se esso è soltanto un elemento strutturale e protettivo

L’autorizzazione per i lavori sul parapetto

Se il parapetto esterno del terrazzo non fa parte degli elementi decorativi dell’edificio, è di proprietà privata del proprietario dell’appartamento e fa parte, insieme per esempio al pavimento o al davanzale, degli elementi necessari per il godimento e l’uso del balcone, nonché utili per la sua sicurezza.

In questo caso il condomino può effettuare dei lavori di modifica, ma deve sempre preventivamente informarne il condominio e riceverne il benestare

Qualora invece la ringhiera o il muretto che delimita il balcone abbia anche una funzione decorativa, rientra nel novero dei beni comuni condominiali ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile. Pertanto, qualsiasi modifica va approvata da una delibera assembleare, così come la relativa spesa va ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale. 

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