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condominio
Case, Ville e Condomini 11 aprile 2025

Quando gli infissi in ferro-alluminio diventano un abuso edilizio?


Anche un semplice cambio di infissi può trasformarsi in abuso edilizio se non autorizzato. Il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Cambiare gli infissi non sembra, a prima vista, un intervento rilevante dal punto di vista urbanistico. Eppure, in alcuni contesti, può fare la differenza tra una casa in regola e una passibile di demolizione.

Lo dimostra una recente sentenza del Tar Campania (n. 1453/2025), che ha confermato l’ordine di rimozione di alcune opere edilizie abusive, inclusa la sostituzione degli infissi originari in legno con altri in ferro-alluminio. 

Il caso

La proprietaria di una abitazione si è vista recapitare un provvedimento di demolizione in quanto il Comune aveva riscontrato difformità rispetto al permesso di costruire in sanatoria rilasciato anni prima.

La proprietaria, che nel frattempo aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità e una CILA per demolire una baracca, ha contestato l’intera procedura, sostenendo che gli infissi nuovi non alteravano l’aspetto dell’edificio. Ma il Tar è stato netto: anche opere apparentemente marginali, se non conformi al titolo edilizio, concorrono a delineare un abuso edilizio da sanzionare.

Prevale il principio dell’unitarietà dell’intervento edilizio

Uno dei punti chiave della decisione sta nella logica con cui il giudice ha valutato le opere: non una per una, ma nel loro insieme. La sostituzione degli infissi, di per sé, potrebbe sembrare trascurabile. Ma il Tar ha ricordato che “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate”. In altre parole, ciò che conta non è solo il singolo intervento, ma l’effetto che l’insieme delle modifiche ha sul territorio e sull’immobile.

Nella sentenza si legge che la parte ricorrente, “ha realizzato interventi in difformità dal permesso di costruire in sanatoria, e tali difformità, anche se parziali, rendono legittima l’ordinanza di demolizione”. 

Non è possibile, ha sottolineato il Collegio, “scomporre una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria”, perché ciò che si valuta è l’impatto unitario delle opere sull’equilibrio urbanistico. Una posizione coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’immobile nel suo complesso”, e non in base ai singoli elementi che lo compongono.

Risvolti pratici della sentenza

Il caso offre diversi spunti pratici. Primo fra tutti: anche interventi apparentemente “minori”, come la sostituzione degli infissi o la tinteggiatura delle facciate, possono diventare rilevanti se eseguiti senza il rispetto delle prescrizioni contenute in un permesso edilizio o in una sanatoria. In particolare, il Tar ha confermato che la modifica degli infissi da legno a ferro-alluminio ha contribuito a giustificare la demolizione perché non prevista dal titolo edilizio rilasciato.

Il Tribunale ha anche chiarito che “l’atto di accertamento tecnico e l’ordinanza di demolizione assumono la natura di atti privi di discrezionalità”, cioè obbligati, non soggetti a interpretazioni: se le opere sono difformi, l’amministrazione è tenuta a intervenire. Inoltre, non è necessario un nuovo avviso di avvio del procedimento se le violazioni sono già state accertate e dichiarate nel provvedimento di sanatoria.

In conclusione: ogni modifica, anche quella che sembra più innocua, deve essere coerente con quanto autorizzato. La conformità urbanistica non si misura per dettagli, ma per l’effetto complessivo dell’intervento sull’edificio e sul paesaggio. 

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