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Case, Ville e Condomini 16 gennaio 2025

Rubare sul pianerottolo è furto in abitazione. La Cassazione amplia la definizione di “privata dimora”


Oggetti personali lasciati sul pianerottolo, come giubbotti e ombrelli, godono della stessa tutela prevista per i beni custoditi all'interno di casa. Il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Un ombrello appoggiato sulla ringhiera e cinque euro lasciati nella tasca di un giubbotto appeso fuori dalla porta di casa sono stati al centro di un furto compiuto da un uomo, poi condannato per “furto in abitazione“. 

La vicenda ha inizio in un condominio, dove l’imputato si è introdotto nell’area delle scale e ha sottratto gli oggetti lasciati fuori dalla porta dell’abitazione della persona offesa. Nel giudizio di merito, il furto è stato qualificato come reato aggravato in quanto avvenuto in una pertinenza della privata dimora. 

Tuttavia, l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il pianerottolo non potesse essere considerato una pertinenza protetta dalla norma, dato che l’accesso all’edificio era libero a chiunque: “non vi era alcuna prova che il portone fosse chiuso, rendendo quindi l’area accessibile a terzi“, ha affermato il ricorrente.

Analizziamo, più nel dettaglio, il caso e la decisione della Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il concetto di “pertinenza ai sensi dell’articolo 624-bis c.p. non coincide con quello civilistico, non richiedendo l’uso esclusivo del bene da parte di un singolo proprietario. 

Nella sentenza si legge: “La nozione di pertinenza […] si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarità funzionale rispetto al bene principale, essendo necessaria una correlazione che conferisca al bene accessorio un’utilità per il bene principale”. 

Il pianerottolo, pur non essendo un luogo di privata dimora in senso stretto, rappresenta un’estensione della stessa, poiché vi si svolgono atti della vita privata strettamente connessi all’abitazione. La Corte ha aggiunto: “le esigenze di tutela della sicurezza individuale e patrimoniale ricorrono anche nei luoghi pertinenti all’abitazione, come nel caso del pianerottolo condominiale chiuso al pubblico”.

Una tutela rafforzata

La sentenza ribadisce che i luoghi immediatamente adiacenti all’abitazione, come il pianerottolo, rientrano nella tutela rafforzata prevista dall’art. 624-bis c.p., poiché si tratta di un’area dove si svolgono atti della vita privata. 

Nel caso specifico, l’ombrello e i giubbotti lasciati sulla ringhiera rappresentavano beni personali strettamente connessi all’abitazione, il cui utilizzo implica attività domestiche.  La Corte conclude: “attraverso tale estensione si realizza un rafforzamento della stessa privata dimora, ulteriormente presidiata attraverso la tutela estesa anche alle sue propaggini”. 


LEGGI ANCHE: Si possono lasciare le scarpe e la spazzatura sul pianerottolo condominiale?


Anche il cantiere edile e il cortile rientrano nella nozione di “privata dimora”

La stessa Cassazione, con la sentenza n. 45471/2023, ha stabilito che un cantiere edile può rientrare nella nozione di “privata dimora” prevista dall’art. 624-bis c.p., a condizione che sia precluso all’accesso indiscriminato e utilizzato stabilmente per attività lavorative. 

Tale interpretazione amplia la protezione penale garantita al domicilio, includendo spazi destinati non solo alla vita privata, ma anche al lavoro, purché caratterizzati da riservatezza e protezione da intrusioni esterne. 

Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4355/2023, ha stabilito che un cortile condominiale adibito a parcheggio, se precluso all’accesso indiscriminato e destinato in modo non occasionale ad attività della vita privata, può essere considerato pertinenza di una privata dimora ai sensi dell’art. 624-bis c.p. Pertanto, il furto commesso in tale luogo configura il reato di furto in abitazione. 

La Corte ha ritenuto che, nonostante il cortile fosse visibile dai balconi sovrastanti e utilizzato anche per depositare bidoni della spazzatura, esso mantenesse la caratteristica di pertinenza della privata dimora, essendo destinato all’uso esclusivo dei condomini e non accessibile al pubblico senza autorizzazione. 

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