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Case, Ville e Condomini 5 aprile 2023

Sosta selvaggia in condominio: quando si parla di abuso del diritto di parcheggio


Parcheggio "abusivo" all'interno del cortile condominiale: cosa dice la Legge e il regolamento? Vediamo un caso preso in esame.
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Leonardo Capponi

Ex collaboratore esterno di Immobiliare.it

Il Codice civile non prevede norme specifiche riguardo la regolamentazione del posto auto in condominio e, pertanto, ogni singola decisione relativa al cortile condominiale adibito a parcheggio è frutto di una scelta condivisa dall’assemblea condominiale.

In assenza di una disciplina puntuale, la soluzione ad eventuali controversie deve essere dedotta in via analogica mediante l’applicazione delle norme relative al condominio.

Secondo l’art. 1117 c.c. n.2 sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo le aree destinate a parcheggio. 

Spetta altresì all’amministratore, ex art. 1130 c.c., disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.

Spesso, però, accade che, soprattutto nei grandi centri urbani, i condomini si trovino di fronte alla scelta di lasciare la propria auto incustodita su strada o doverla parcheggiare all’interno del parcheggio condominiale.

Tuttavia, in molti casi i posti presenti non sono abbastanza numerosi per ospitare tutte le macchine dei proprietari, generando in tal modo attriti e litigi.


Leggi anche: PARCHEGGIO CONDOMINIALE E GODIMENTO TURNARIO: NORMATIVA E DISCIPLINA


Parcheggio condominiale: le regole

L’uso del cortile condominiale ai fini di parcheggio o dell’autorimessa rientra nella sfera applicativa dell’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

L’uso paritario del bene comune non limita, in via generale, il diritto di ciascun comproprietario di trarre dal medesimo una utilità maggiore e più intensa rispetto a quella degli altri comproprietari, purché sempre nei limiti posti dall’art. 1102 cod. civ.

Capita spesso che i condomini realizzino condotte contrastanti con il dettato normativo su richiamato. Ciò può accadere, ad esempio, qualora parcheggino le proprie autovetture fuori dalle zone delimitate o ancora occupano le aree di manovra.

In questi casi, l’amministratore potrà rivolgersi al condomino chiedendo di cessare la condotta lesiva dei diritti altrui e potrebbe arrivare ad adire l’autorità giudiziaria, per ottenere una tutela del possesso delle parti comuni, domandando la liberazione della porzione di suolo condominiale indebitamente occupato dalla autovettura.


Leggi anche: CORTILE DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE ED UTILIZZO COMUNE: SI PUÒ INIBIRE IL PARCHEGGIO?


Possibili risvolti penali dei parcheggi abusivi in condominio

Tuttavia, oltre a poter determinare la condanna in sede civilistica, parcheggiare abusivamente e selvaggiamente la macchina, secondo la più recente giurisprudenza, può costituire reato

La Cassazione ha, infatti, stabilito che chi ostruisce il passaggio a un’auto, parcheggiando la propria autovettura in modo incivile tanto da non lasciarla passare, fa scattare il reato di violenza privata.

Secondo la Suprema Corte integra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo alla parte lesa di muoversi considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, Cass. Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, secondo cui integra il reato di violenza privata, di cui all’articolo 610 c.p. la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa).

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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