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Case, Ville e Condomini 4 maggio 2025

Videosorveglianza privata: quando le telecamere non sono un abuso edilizio


Il posizionamento di telecamere private non può essere considerato un abuso edilizio, lo ha stabilito il TAR Basilicata. Il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Una recente sentenza del TAR Basilicata, (n. 38 del 15 gennaio 2025), ha posto l’accento su un tema delicato che coinvolge molti cittadini: l’installazione di telecamere private. 

Nel caso analizzato, l’amministrazione comunale aveva ordinato a un cittadino la rimozione di alcune opere considerate abusive, tra cui quattro telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dell’abitazione. Il ricorrente, tuttavia, ha contestato il provvedimento municipale e ha presentato ricorso al TAR, ottenendo l’annullamento dell’ordine di rimozione per le telecamere. 

La sentenza

Il TAR ha chiarito che l’installazione di telecamere non rientra tra gli interventi edilizi soggetti a permessi specifici, come previsto dal DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). 

In particolare, nella motivazione della sentenza si legge: “l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001”. 

Questo principio si applica soprattutto nei casi in cui le telecamere non comportino un impatto significativo sul contesto visivo o paesaggistico. Tuttavia, il Giudice ha anche sottolineato che comunque il rispetto della normativa sulla privacy resta un aspetto imprescindibile. 

Il ruolo della privacy

I giudici hanno richiamato il provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023 del Garante per la Privacy, che stabilisce regole precise per gli impianti di videosorveglianza domestici. Nella decisione, infatti, si legge che: 

Precedenti giurisprudenziali rilevanti

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, in questi anni, sulla tematica stabilendo che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte di privati che riprendono aree comuni condominiali, come scale e pianerottoli, non costituisce reato di interferenze illecite nella vita privata, in quanto tali aree sono destinate all’uso di un numero indeterminato di persone e non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. (Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 30191/2021). 

La stessa Corte ha successivamente confermato che un singolo condomino non può installare telecamere private che inquadrino parti comuni, come il portone d’ingresso del condominio perché l’angolo visuale della telecamera deve essere limitato alla proprietà privata di chi l’ha installata, senza invadere spazi di altri privati o comuni. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024).

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