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Tecnologia e tutela del paesaggio non è un binomio molto apprezzato. Spesso infatti accade che la realizzazione di insediamenti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come impianti fotovoltaici o pale eoliche, devono fare i conti con i numerosi vincoli e limitazioni paesaggistiche, archeologiche o di altra natura.
E’ pur vero però che incentivare la cosiddetta economia green è necessario per rendere sostenibile lo sviluppo ed ecco perché è stata accolta di buon grado l’innovativa pronuncia del TAR Abbruzzo che, con la sentenza n. 214 del 5 aprile 2023, proprio su questo tema.
Il caso
La vicenda ha come scenario un comune della provincia dell’Aquila, protetto da vincoli paesaggistici, nel quale i proprietari di alcuni immobili situati in un medesimo corpo di fabbrica su tre livelli e coperto da una falda unica inclinata con manto in coppi, avevano cercato di realizzare alcune migliorie alle proprie abitazioni mediante l’utilizzo del super-bonus 110%. Tra le opere da eseguire vi era anche la realizzazione di impianti fotovoltaici, installati sulla falda unica posta a copertura dell’intero immobile, costituiti da 60 pannelli fotovoltaici.
Questi ultimi sarebbero stati inseriti al livello delle tegole, dello stesso colore delle stesse e non riflettenti, tutti accorgimenti previsti per cercare di tutelare il più possibile l’estetica del paesaggio. La realizzazione dei predetti impianti, però, ottenne un secco no dagli enti preposti alla tutela del paesaggio, così come comunicato agli istanti mediante un provvedimento a firma congiunta del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie dell’Aquila e di Teramo.
I proprietari, in disaccordo con il provvedimento di diniego, decisero così di fare ricorso al TAR sul presupposto dell’errata valutazione fatta dalla Soprintendenza che aveva rilevato che la presenza dei pannelli fotovoltaici non era compatibile con l’immagine tradizionale in coppi di laterizio e pertanto l’intervento sarebbe risultato notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale sopra rappresentati.
Per i ricorrenti, però, l’amministrazione avrebbe erroneamente esercitato il potere di tutela paesaggistica in violazione del principio generale della ragionevolezza senza valutare adeguatamente l’esigenza di realizzare un risparmio energetico attraverso l’utilizzazione di impianti di produzione tramite energie rinnovabili e non inquinanti favoriti dalla legislazione vigente.
La valutazione è da farsi caso per caso
Per costante giurisprudenza, il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente. A maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento legislativo esprime un chiaro favore potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici.
Secondo i giudici del TAR, infatti, occorre un rigoroso ed analitico bilanciamento tra gli interessi pubblici legati al paesaggio e quelli concernenti la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto.
Occorre quindi focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante. La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
Nel caso di specie la Soprintendenza si è limitata a contestare, in via automatica senza spiegazioni consistenti, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del territorio a causa della mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.
I motivi dell’accoglimento del TAR
Secondo i giudici del TAR, invece, la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti, va nella direzione di contemperare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l’impatto della installazione. Il posizionamento parallelo alla falda di copertura, l’utilizzo di colorazioni dei materiali usati identico, o comunque compatibile, con quello della struttura della falda stessa, la caratteristica non riflettente degli stessi “mimetizzano” al massimo l’impianto, riducendo così al minimo il suo impatto sulla struttura ed armonizzandosi con la stessa proprio in un’ottica di rispetto dell’area circostante. Il ricorso è, quindi, accolto.