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Per installare la parabola sul balcone di casa si può procedere in modo autonomo o serve il consenso di tutto il condominio?
Il dubbio sorge dal fatto che la Costituzione prevede il “diritto d’antenna”, ovvero, in parole semplici, il diritto di ogni cittadino a essere informato: bisogna quindi comprendere se un eventuale diritto di veto dell’assemblea sulla parabola leda questo principio.
Installare la parabola senza autorizzazione: quando e come si può fare
In linea generale, come diretta conseguenza del “diritto d’antenna”, per installare una parabola sul balcone non serve il consenso del condominio.
Ciò è valevole non solo per il balcone, ma per qualsiasi altro punto dell’edificio necessario a servire una proprietà privata.
Ovviamente, ne consegue che le spese relative all’installazione e il risarcimento di eventuali danni allo stabile sono a carico del condominio interessato.
Questo è possibile perché le parti comuni sono tali perché appartengono a tutti i condomini, in misura della quota di proprietà, e quindi ogni proprietario può servirsene per l’installazione di una parabola o di qualsiasi impianto di radiotelevisione non centralizzato, purché si promuova il minor pregiudizio possibile per le parti comuni e per le singole unità immobiliari e si rispetti il decoro architettonico dell’edificio.
Di conseguenza, se la parabola ha una ripercussione nulla o comunque minima sulle parti condominiali, il condominio interessato può installarla senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea; per correttezza, e per evitare problemi in futuro, sarebbe comunque opportuni darne avviso l’amministratore, che è tenuto a verificare l’impatto sulle cose comuni.
Bisogna obbligatoriamente informare l’amministratore di condominio, invece, se l’installazione della parabola comporta delle modifiche sulle parti comuni dell’edificio.
In questo caso, il condominio interessato deve fornire tutti i dettagli dei lavori tecnici ed occorre il parere dell’assemblea. Essa, infatti, può suggerire delle modalità alternative e meno pregiudizievoli per la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico o predisporre i casi in cui il condomino che installa la parabola è tenuto al risarcimento dei danni.
La decisione dell’assemblea in merito deve essere approvata con una delibera a maggioranza degli intervenuti, i quali devono rappresentare almeno 2/3 della proprietà dell’edificio. In ogni caso, stando alle decisioni della Corte di Cassazione, l’assemblea condominiale non può vietare l’esecuzione di opere, inclusa l’installazione della parabola, se non sussistono casi di pregiudizio per le parti comuni, private altrui e per il decoro.
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Quando serve il consenso del condominio per installare la parabola
Quando l’installazione della parabola prevede l’accesso nella proprietà altrui, ad esempio per far passare dei cavi, non si è automaticamente autorizzati a procedere: infatti, la proprietà privata non può essere violata per il semplice diritto a installare una parabola.
Per la tutela degli interessi comuni, tuttavia, la legge stabilisce che se un condomino esegue dei lavori ha quindi il diritto di accedere alle unità immobiliari altrui, se necessario.
Questo, però, non significa che si possa automaticamente entrare in casa del vicino, ma si deve comunque attendere l’autorizzazione dell’interessato.
Quest’ultimo è infatti obbligato a concederla, ed è in questo senso che si esprime l’obbligo di legge.
L’autorizzazione serve anche a ridurre al minimo il disagio dell’altro condominio, permettendogli di scegliere liberamente il giorno e l’orario più adatti.
Anche in questo caso, la normativa condominiale si dirama entro i limiti della normale tollerabilità e individua il compromesso più efficace fra i diversi interessi dei condomini, che spesso possono risultare contrastanti.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.