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L’entrata in vigore del D.M. 30 Marzo 2022 recante “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” ha necessitato del chiarimento di alcuni aspetti applicativi mediante l’emanazione della circolare n. 11051 da parte Ministero dell’Interno in data 02 agosto.
Su chi grava la corretta applicazione delle norme antincendio?
In via preliminare, si deve ricordare che le misure di prevenzione dagli incendi e, in generale, l’applicazione delle normativa antincendio è posta a carico del condominio, sebbene ricada in capo all’amministratore l’obbligo di informare i condomini della necessità di adottare delle delibere conformi alla nuova normativa, vigilando poi sulla corretta applicazione della stessa, seppur entro i limiti professionali normalmente esigibili dal professionista.
Specificatamente, l’amministratore dovrà informare i condomini della nuova normativa antincendio sfruttando le bacheche installate negli spazi comuni.
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Il contenuto e le finalità del c.d. “codice di prevenzione incendi”
Le nuove regole tecniche contenute nel D.M. 30 marzo 2022, mirano a definire gli obiettivi in tema di sicurezza antincendio, elencando quali tipologie di materiali – in ragione del loro grado di reazione al fuoco – possono essere impiegati per le facciate onde limitare la probabilità di propagazione di un incendio ed evitare la caduta di porzioni della facciata per favorire i soccorsi ovvero l’evacuazione dell’edificio colpito dalle fiamme.
Il nuovo decreto richiama esplicitamente il precedente decreto del Ministro dell’interno emanato il 3 agosto 2015, dettando specifiche disposizioni tecniche volte alla prevenzione degli incendi negli edifici di civile abitazione, inclusi i condomini. Tra le novità di maggior rilievo vi è sicuramente quella che impone di dotare gli edifici con altezza superiore a 24 metri della dichiarazione di conformità antincendio, da rinnovarsi periodicamente.
Inoltre, in base al livello di altezza degli edifici, sono previste differenti prescrizioni: gli edifici la cui altezza è compresa dai 24 siano ai 54 metri dovranno istituire un meccanismo di gestione della sicurezza antincendio con a capo un responsabile che sarà incaricato di effettuare i controlli sia ordinari che di emergenza e saranno obbligati ad esporre i cartelli contenenti le indicazioni di emergenza antincendio per le ipotesi di evacuazione.
Per gli edifici ancora più alti e comunque compresi entro il limite di 80 metri, è stato reso obbligatoria l’installazione di un impianto di allarme predisposto per rilevare l’incendio sia mediante dispositivi di riconoscimento ottico che mediante sensori acustici.
Infine, ove l’edificio si estenda in altezza per oltre 80 metri il responsabile della gestione della sicurezza antincendio è altresì obbligato a creare un Centro di Gestione dell’Emergenza e predisporre un impianto EVAC, per le corrette procedure di evacuazione.
Cosa prevede la circolare da ultimo rilasciata il 2 agosto?
Come anticipato, la circolare del 2 agosto si occupa di indicare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, quali siano i criteri di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili.
Questi metodi di prova sono richiamati nella tabella riportata in calce alla circolare stessa, e si rendono necessari al fine di valutare le prestazioni relative a:
- la limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini e giunzioni pavimento-facciata);
- la verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
- la limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme; alla limitazione degli incendi covanti.
Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati nella circolare devono essere integrate da una valutazione eseguita da un professionista del settore antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito.
di Gianluigi Scala