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Stop alla presenza di animali domestici negli spazi comuni senza il consenso preventivo dell’assemblea condominiale
Animali e Piante 15 ottobre 2024

Si può vietare la presenza di animali domestici negli spazi comuni senza il consenso dell’assemblea condominiale?


Non può essere vietato ai condomini di detenere animali domestici all’interno dei condomini e non può essere impedita la presenza degli stessi negli spazi comuni senza limitare indebitamente il diritto di comproprietà degli altri condòmini.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Seppur non tutti sono amanti degli animali, è ormai sotto gli occhi di tutti il trend sempre più crescente, confermato dai dati del Censis che stima in quasi 19 milioni gli amici a quattro zampe (cani e gatti) che vivono nelle case degli italiani

Detto questo la convivenza con chi non è pet friendly può rivelarsi alcune volte difficile se non impossibile, come infatti è avvenuto nella vicenda posta all’attenzione del Tribunale di Brescia e decisa con la sentenza numero 2072 del 21 maggio 2024.

Animali domestici in condominio: cosa dice la legge?

Partiamo dal presupposto che, ad oggi, la legge parifica gli animali ad una cosa non prevedendo in capo a loro nessun diritto. Detto ciò, nell’ultimo decennio è vero però che si è fatta spazio all’interno del panorama sociale l’idea che l’animale, specie quello domestico, è da considerarsi parte integrante della famiglia

Nella legislazione nazionale italiana sono numerosi gli interventi dei quali si può fare menzione nel corso degli anni: la legge 281/1991, in “materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo”, o la legge 189/2004 sul “divieto di maltrattamento degli animali e di impiego degli stessi in combattimenti clandestini”, o ancora la legge di riforma del condominio (legge 220/2012), che prevede, all’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Proprio alla luce del panorama normativo attuale, è quindi molto importante la pronuncia del tribunale di Brescia che dà ragione al singolo condomino che ha impugnato la delibera assembleare, la quale aveva previsto la restrizione dell’utilizzo del cortile comune impedendone lo stazionamento a terzi (avventori della cantina/agriturismo) e agli animali domestici prima delle ore 8 del mattino e dopo le ore 20 di sera.

La decisione del caso

Dopo aver deciso sulla fondatezza della competenza del Tribunale al posto del Giudice di Pace, il giudice investito della causa ha dato atto che se è pur vero che il regolamento di condominio può regolare, con le maggioranze previste dalla legge, e porre limiti più rigorosi all’uso delle parti comuni, questo non può tradursi in un divieto generalizzato di utilizzazione delle stesse.

Ne consegue che il generico divieto previsto dal regolamento di utilizzo del cortile comune nelle ore notturne appare sproporzionato e non conforme alla destinazione d’uso dello stesso. È del tutto evidente che la delibera, impedendo il transito alle auto ed alle persone, ha nei fatti compresso indebitamente l’esplicazione del diritto di comproprietà.

Inoltre, in merito al punto del regolamento che vieta l’accesso anche agli animali domestici nonché imponeva il silenzio assoluto in alcune ore, tale previsione è invece da considerarsi eccessiva e non rispondente ad alcun miglior utilizzo del bene comune

Sul punto, come affermato dal giudice, non si può ignorare la già citata modifica legislativa del 2012 (cosiddetta riforma del condominio), la quale ha stabilito che non può essere vietato ai condomini di detenere animali domestici all’interno dei condomini e non può essere impedita la presenza degli stessi negli spazi comuni senza limitare indebitamente il diritto di comproprietà degli altri condomini.


LEGGI ANCHE: Quanti animali si possono tenere in un appartamento in condominio?


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