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Il progettista e il direttore lavori sono la stessa persona?
Ristrutturazione ed Edilizia 9 agosto 2026

Il progettista e il direttore dei lavori sono la stessa persona?


In Italia progettista e il direttore lavori possono coincidere, anche se non sempre. Ecco regole, eccezioni normative e responsabilità legali dei due ruoli.
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Agnese Giardini

Collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Capita spesso, nel mondo dell’edilizia pubblica o privata, che un unico professionista si trovi a firmare sia il progetto che l’esecuzione dei lavori di cantiere. È una situazione normale, diffusa e nella maggior parte dei casi pienamente legittima. I due ruoli sono tuttavia concettualmente distinti, soggetti a logiche diverse e in certi casi regolati dalla legge. Capire quando la loro sovrapposizione è ammessa e quando invece scatta l’incompatibilità, è fondamentale per chi opera nel settore.

Cosa fa il progettista e cosa fa il direttore lavori

Il progettista è il professionista che concepisce e sviluppa l’opera. Il suo lavoro si colloca a monte del cantiere: studia la fattibilità dell’intervento, redige gli elaborati tecnici, dimensiona le strutture, interpreta le esigenze del committente e le traduce in un progetto fattibile. La sua responsabilità è legata alla correttezza tecnica di ciò che ha disegnato e calcolato.

Il direttore dei lavori entra invece in scena quando il cantiere apre. Il suo compito è quello di vigilare per conto del committente, affinché l’opera venga realizzata come da progetto, in base alle norme tecniche e alle regole dell’arte. Nello specifico, le sue mansioni includono il controllo dell’avanzamento dei lavori, la gestione della contabilità, l’approvazione dei materiali da utilizzare e la redazione dei verbali di cantiere. Funge in sostanza da garante, per verificare che ciò che è stato progettato venga effettivamente costruito come previsto.

Il RUP: cos’è e come si collega alle altre due figure

Negli appalti pubblici entra in gioco una terza figura: il Responsabile Unico del Progetto, comunemente noto come RUP. È la persona designata dalla stazione appaltante (ente che finanzia l’opera e ne definisce i requisiti) per presidiare il procedimento dall’inizio alla fine: programmazione dell’intervento, collaudo, progettazione, gara di appalto ed esecuzione dei lavori. È come una sorta di regista dell’intera operazione.

La normativa oggi vigente, D.Lgs. 36/2023, noto come nuovo Codice dei contratti pubblici, prevede all’art. 4, comma 3, dell’allegato I.2 che il RUP possa svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. La regola generale è quella dell’accentramento: i tre ruoli possono convivere in capo allo stesso soggetto, posto e concesso che possegga tutte le competenze necessarie.

Quando i ruoli possono coincidere

Non esiste una incompatibilità strutturale tra le figure di progettista e direttore dei lavori. Un committente privato può liberamente optare per lo stesso professionista per entrambi gli incarichi. Nelle commesse pubbliche di dimensioni contenute, il RUP può cumulare anche le funzioni tecniche di progettazione e direzione.

L’unica condizione richiesta dal Codice è che il soggetto sia in possesso delle competenze professionali in relazione al tipo di intervento previsto. Non si tratta quindi di un requisito formale da spuntare in una lista: significa invece che il professionista deve davvero essere in grado di gestire entrambi i ruoli con la dovuta diligenza.

Quando invece non possono

Ci sono tuttavia situazioni in cui la legge impone la separazione dei ruoli, almeno per quanto riguarda il RUP. La seconda frase dell’art. 4, comma 3, dell’allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere in tre casi precisi: lavori complessi o di particolare importanza in termini di profilo architettonico, ambientale, storico-artistico o tecnologico; appalti integrati comprendenti sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori; interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, fissata a 5.404.000 euro per i lavori.

In questi casi scatta un divieto preciso per il solo RUP, che non può cumulare le funzioni tecniche. Non esiste invece una incompatibilità analoga per progettista e direttore dei lavori, ove non sia coinvolto il ruolo di RUP.

Il parere del MIT del 2025, i chiarimenti sulle compatibilità tra i tre incarichi

Il parere n.3533 del 23 giugno 2025 del Servizio Supporto Giuridico del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha fatto chiarezza su una questione rimasta a lungo ambigua. Il MIT ha confermato che da una lettura analitica della normativa, emerge una regola e un’eccezione: la regola è che non c’è incompatibilità tra i ruoli di RUP, progettista e direttore dei lavori, potendo quindi essere svolti dallo stesso soggetto quando ne sussistono le competenze; l’eccezione, tassativa e non estensibile, riguarda i casi già citati di lavori complessi, appalti integrati e soglie europee, in cui il RUP non può assumere né l’uno né l’altro incarico. Il cumulo delle funzioni è la regola, la separazione l’eccezione.

Lavori privati: il committente può scegliere liberamente lo stesso professionista?

Nei lavori privati non esiste un obbligo normativo che impone di affidare progettazione e direzione dei lavori a professionisti diversi. Il committente è libero di scegliere un unico tecnico di fiducia per entrambi gli incarichi, prassi comune nelle ristrutturazioni domestiche, nelle nuove costruzioni di piccola e media scala e negli interventi su fabbricati produttivi.

L’unica figura che nei lavori privati non può coincidere con il committente è il responsabile dei lavori ai fini della sicurezza. In assenza di coordinatori per la sicurezza, le responsabilità ricadono in primo luogo sul committente o responsabile dei lavori eventualmente nominato, che può coincidere con il direttore dei lavori ma non con il committente stesso.

Cosa cambia dal punto di vista legale se i ruoli coincidono

Quando la stessa persona è contestualmente progettista e direttore dei lavori, il perimetro della sua responsabilità si allarga considerevolmente. In caso di vizi dell’opera, la persona risponde in proprio per gli errori progettuali e per le carenze nella vigilanza esecutiva. La giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere che progettista e direttore dei lavori rispondano solidalmente con l’appaltatore per i danni derivanti da vizi dell’opera, ciascuno nei limiti della propria quota causale.

Una sentenza della Cassazione del marzo 2025 (ord.n.7176) ha ulteriormente precisato che chi cumula i due ruoli può vedersi attribuita una responsabilità preponderante rispetto all’impresa esecutrice, qualora i vizi dell’opera derivino prevalentemente da insufficienze progettuali. Anche la Corte dei conti ha chiarito che nei lavori pubblici, si può esaminare l’operato di chi ha svolto contemporaneamente i due incarichi considerandoli nel loro insieme, senza ammettere una divisione artificiosa delle competenze. Chi assume entrambi gli incarichi, deve quindi essere pienamente consapevole che sbagliare in fase di progetto e non accorgersene in fase esecutiva non è una circostanza attenuante, ma un aggravamento di responsabilità.

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