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Ristrutturazione di un immobile concesso in comodato: chi può detrarre le spese?
Ristrutturazione 4 dicembre 2024

Ristrutturazione di un immobile concesso in comodato: chi può detrarre le spese?


È possibile detrarre le spese anche se il beneficiario non è il proprietario diretto? Dipende da diversi fattori.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio importante per chi si appresta a sostenere spese di ristrutturazione su un immobile concesso in comodato gratuito. 

È possibile detrarre le spese anche se il beneficiario non è il proprietario diretto? La risposta dipende da specifiche condizioni legate alla convivenza e alla disponibilità dell’immobile.

Il riferimento normativo

Secondo l’articolo 16-bis del TUIR, la normativa sulle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio riconosce ai proprietari e ai familiari conviventi del proprietario la possibilità di beneficiare della detrazione pari al 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, tale agevolazione si applica solo se sussistono contemporaneamente due condizioni

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado, ma la convivenza non è sufficiente da sola: è essenziale che l’abitazione sia effettivamente utilizzata dal familiare al momento delle spese.

Il caso

Nel caso specifico, il contribuente ha chiesto se, essendo a carico fiscale della moglie proprietaria dell’immobile, potesse lui portare in detrazione le spese di ristrutturazione di un’abitazione concessa in comodato gratuito alla sorella della moglie. 

L’Agenzia delle Entrate dà una risposta negativa al contribuente. Il motivo è che, pur essendo convivente con la proprietaria, l’immobile risulta essere a disposizione di un’altra persona, ossia la sorella comodataria. Pertanto, in tali circostanze, la detrazione non può essere riconosciuta al coniuge convivente poiché viene a mancare il requisito fondamentale della disponibilità dell’immobile da parte del soggetto che sostiene le spese. 

Questo chiarimento evidenzia come il regime delle detrazioni sia vincolato a un uso diretto dell’immobile da parte del contribuente o dei familiari aventi diritto, escludendo situazioni in cui l’abitazione sia concessa a terzi.

Ulteriori presupposti per ottenere la detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha precedentemente precisato che il beneficio fiscale per gli interventi di ristrutturazione spetta non solo al proprietario, ma anche ai soggetti che detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo, come un contratto di locazione o comodato. Tuttavia, per accedere alla detrazione, il comodatario deve avere l’autorizzazione del proprietario a effettuare i lavori

Questa autorizzazione può essere formalizzata anche successivamente all’inizio dei lavori, purché avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende richiedere la detrazione.

Un aspetto cruciale, però, è che il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese agevolabili, qualora questo sia precedente. Come ribadito dalla circolare 13/E del 31 maggio 2019, se il contratto di comodato non è registrato prima dell’inizio dei lavori, non si ha diritto alla detrazione, e la registrazione successiva non può sanare la situazione. 

In definitiva, la detrazione può essere richiesta non solo dai proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili, ma anche da inquilini e comodatari che soddisfano i requisiti richiesti, inclusa la tempestiva registrazione del contratto.

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