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lavori di ristrutturazione
Ristrutturazione 16 luglio 2025

Senza bonifico parlante, niente detrazione, neppure se i lavori di ristrutturazione li ha pagati un familiare 


Casa ristrutturata dalla madre: senza bonifico parlante niente detrazioni fiscali per il figlio. Il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Non sempre ricevere un’abitazione ristrutturata può beneficiare automaticamente delle agevolazioni fiscali. Infatti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18768/2025, ha respinto il ricorso di un contribuente il quale, dopo aver ricevuto l’immobile dalla madre, aveva fatto valere le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla donna.

L’Agenzia delle Entrate aveva però negato la detrazione, e sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano confermato l’accertamento. La Cassazione ha chiarito che senza bonifico parlante non può esserci alcun beneficio fiscale, anche se il trasferimento dell’immobile è avvenuto tra familiari.

Bonifico parlante obbligatorio, anche per i materiali

Nel caso esaminato, il figlio aveva cercato di beneficiare della detrazione per spese di ristrutturazione eseguite e pagate dalla madre. Tuttavia, non risultava alcuna prova che i pagamenti fossero stati effettuati con la specifica modalità del bonifico parlante, ossia un bonifico che include dati identificativi fondamentali:

I giudici della Suprema Corte hanno affermato che: “la Commissione Regionale ha accertato, che “non risultano eseguiti pagamenti mediante bonifico parlante, che i bonifici versati sono generici, non collegati a prestazioni di lavoro, che parte delle spese si riferiscono ad acquisti materiali, non è stato provato che dette spese siano state sostenute con bonifici parlanti e la loro riconducibilità all’immobile”.

Questo orientamento, non fa altro che confermare alcuni precedenti espressi dalla Commissioni tributarie. Per esempio, la sentenza della Commissione Tributaria Regione Lazio n. 3880/2018, ha precisato che “non sono sufficienti le fatture né la prova dell’effettivo svolgimento dei lavori: in mancanza del bonifico parlante, viene meno il collegamento tra pagamento e agevolazione, requisito sostanziale richiesto dalla normativa”.

I lavori in economia non bastano a giustificare l’agevolazione fiscale

L’ordinanza della Cassazione, inoltre, affronta anche la questione dei cosiddetti lavori in economia, ovvero quelli eseguiti dal proprietario stesso o da familiari, senza il coinvolgimento di un’impresa. Anche in questi casi, chiarisce la Cassazione, non si è dispensati dall’utilizzo del bonifico parlante per le spese sostenute, come l’acquisto dei materiali: “è irrilevante il fatto che l’intervento sia stato eseguito in economia, poiché anche in tal caso le spese per l’acquisto di materiali devono essere tracciabili con le modalità richieste dalla normativa”.

Altre Commissioni tributaria (tra cui CTP Torino n. 122/2019 e CTR Lombardia n. 2330/2017) hanno ribadito come la presenza di bonifici generici – privi di causale o dei dati identificativi richiesti – non sono sufficienti a garantire l’accesso alle detrazioni, neppure per l’acquisto dei materiali in caso di lavori in economia.

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