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Il Governo ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile e dell’Ufficio del Processo.
Si rimane in attesa del parere consultivo delle Commissioni Parlamentari competenti in materia, che, secondo gli impegni assunti con il Pnrr, dovrà arrivare entro il 2022.
L’obiettivo delle riforme è quello di una maggiore efficienza del processo civile nel fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini.
Tra le tante disposizioni di riforma, di indubbia rilevanza per gli operatori del diritto, ci si vuole soffermare sulle modifiche che saranno introdotte in materia condominiale: nonostante sia una riforma processuale, infatti, sono previste interessanti disposizioni sul punto con l’obiettivo di ridurre il contenzioso attuale sia mediante l’attribuzione di maggiori poteri all’Amministratore sia mediante il riconoscimento il mantenimento dell’efficacia delle sospensione dell’esecuzione di una delibera condominiale, anche senza prosecuzione del giudizio.
L’amministratore in mediazione
Ad oggi, come noto, senza autorizzazione assembleare l’Amministratore non può partecipare alla mediazione. La riforma prevede, invece, la legittimazione ex lege dell’amministratore ad “attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione”.
In tale ipotesi, il ruolo dell’assemblea si limita solamente alla fase deliberativa dell’accordo di conciliazione ovvero della proposta. Tale approvazione assembleare avverrà con l’attuale maggioranza dell’art. 1136, secondo comma c.c..
Il favore per la mediazione è poi reso manifesto anche da altre disposizioni per mezzo del quali si vuole incentivare, anche fiscalmente, tale istituto: a partire dall’ampliamento delle ipotesi di esenzione dall’imposta di registro (ad oggi sino ad € 50.000,00) sino all’introduzione di crediti d’imposta, pari al massimo ad € 600,00, per il compenso dell’avvocato che assiste la parte durante la procedura e per il contributo unificato quando il giudizio si estingua grazie alla mediazione.
È anche previsto sia mediante l’ampliamento delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità per il successivo giudizio.
Le impugnazioni delle delibere condominiali
Ulteriore ambito nel quale interviene la riforma attiene all’efficacia del provvedimento di sospensione della delibera condominiale a seguito della proposizione di un giudizio di impugnazione.
In particolare, si prevede che il provvedimento con cui venga disposta la sospensione della delibera impugnata mantenga la propria efficacia anche se non viene successivamente il giudizio di merito. In altre parole, ottenuta in via cautelare la sospensione della delibera assembleare, le parti avranno la facoltà di proseguire il giudizio di merito, senza che, per questo motivo, vengano meno gli effetti sospensivi.
Lo scopo della riforma è quello di ridurre il contenzioso in ambito condominiale.
L’attore, infatti, una volta la sospensione dell’esecuzione della deliberazione potrebbe non avere un reale interesse alla decisione di merito se non quello di cristallizzare gli effetti del provvedimento cautelare.
Diverso, tuttavia, il caso in cui l’attore abbia richiesto provvedimenti di carattere ripristinatorio, restitutorio o risarcitorio: solamente la sentenza di meritò potrà statuire in tal senso e, dunque, a nulla varrà l’attuale sforzo deflattivo del legislatore.
Attenzione, però, la proposizione della domanda cautelare non produce effetti ai fini della decadenza prevista per legge.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.