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Per installare un impianto fotovoltaico all’interno di un contesto condominiale è necessaria l’autorizzazione da parte dell’assemblea?
Ecco un caso pratico con la spiegazione della Cassazione.
Impianti rinnovabili in condominio: le regole per installarli
Un condomino vorrebbe installare dodici pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio. L’assemblea non è favorevole e il condomino intenta una causa. Il Tribunale stabilisce che l’annullamento della delibera non produrrebbe nessun effetto positivo per il condomino, in quanto l’assemblea non può vietare l’installazione.
Il caso passa poi alla Corte d’Appello, che osserva che l’assemblea non ha vietato l’installazione, ma ha solo espresso parere contrario al progetto, invitando il condomino a presentarne uno alternativo. Il condomino si è rivolto alla Cassazione, perché il parere contrario dell’assemblea avrebbe potuto pregiudicarlo.
Nel ricorso, il condomino ha messo in luce che, secondo l’articolo 1122-bis del Codice Civile, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla parte comune condominiale è possibile, a patto che sia preceduta da una comunicazione all’amministratore, mentre l’assemblea non può esprimere parere contrario all’installazione.
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I chiarimenti della Cassazione
La Cassazione ha spiegato che, ai sensi dell’articolo 1122-bis, è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Solamente se si rivelano necessarie delle modifiche delle parti comuni, il condomino deve informare l’amministratore, indicando le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro dell’edificio. L’assemblea può anche chiedere una garanzia contro gli eventuali danni causati dagli interventi.
Il rispetto della destinazione delle cose comuni
L’installazione dell’impianto della singola unità immobiliare deve avvenire:
- nel rispetto della destinazione delle cose comuni;
- della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino;
- del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali;
- della salvaguardia della stabilità;
- della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
In conclusione, poiché l’installazione dei pannelli fotovoltaici del caso esaminato non apporterebbe delle modifiche alle parti comuni, i giudici hanno concluso che il condomino può installare i pannelli e che l’assemblea non può vietare l’intervento.