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Una sentenza del Tar relativa a un caso di una società immobiliare risolve i dubbi relativi all’eventuale restituzione degli oneri concessori in caso di rinuncia al condono edilizio.
Secondo i Giudici, che hanno esaminato un abuso edilizio inglobato in un intervento più ampio per cui si richiede il permesso di costruire, ciò dipende da alcuni fattori.
Condono edilizio per cambio di destinazione d’uso: il caso
Una società immobiliare ha presentato un’istanza di condono per il cambio di destinazione d’uso di un immobile di sua proprietà.
In seguito, tale immobile è entrato a far parte di un intervento edilizio più ampio, che comporta anch’esso un cambio di destinazione d’uso.
Il Comune nel quale si trova la proprietà ha posto come condizione per il rilascio del permesso di costruire relativo al secondo intervento edilizio la rinuncia all’istanza di condono.
La società ha versato gli oneri concessori relativi al permesso di costruire per il secondo intervento edilizio, ha rinunciato all’istanza di condono e ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori per la richiesta di condono.
Il Comune però ha rigettato quest’ultima richiesta, motivando questa decisione con il fatto che, durante l’attesa della definizione dell’istanza di condono, la società ha comunque utilizzato l’immobile.
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Cosa dice la sentenza del Tar sulla restituzione degli oneri concessori
La società immobiliare protagonista di questa vicenda ha chiesto l’annullamento della decisione del Comune circa il rigetto della richiesta di restituzione e ha presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo.
I Giudici, con la sentenza numero 3614 del 2023, hanno spiegato che non esiste una regola univoca circa la restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori, in caso di rinuncia all’istanza di condono, ma che dipende da diversi fattori.
Nel caso in esame, l’istanza di condono edilizio è confluita nella richiesta di permesso di costruire relativa al secondo intervento, in base al quale la società ha pagato gli oneri concessori.
Essi quindi ricomprendono anche i lavori oggetto dell’istanza di condono.
Se il Comune non restituisse gli oneri concessori relativi alla domanda di condono, la società li pagherebbe due volte in modo ingiustificato.
Pertanto, il Tar ha annullato il provvedimento del Comune, stabilendo la restituzione degli oneri versati in relazione alla domanda di condono edilizio.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.