Indice dei contenuti
La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia, ha ricordato l’importanza del concetto di “destinazione d’uso degli immobili” che insieme a quello di volume definisce i confini per verificare se degli interventi costituiscano illecito o no.
Quando la ristrutturazione di un sottotetto costituisce illecito penale
È stata la sentenza n. 13014 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione a definire che i lavori fatti nel sottotetto, per trasformarlo da deposito ad abitazione, rappresentano un illecito penale. Tali lavori, infatti, sono effettuabili solo con il permesso di costruire, mancando il quale si può essere puniti con l’arresto di due anni e un’ammenda da 10 a 103 mila euro.
Il caso
I proprietari di un sottotetto, privo dei requisiti per essere abitabile, erano stati condannati dai giudici di primo e secondo grado, per averne cambiato la destinazione d’uso, trasformandolo in locale abitativo, realizzando anche alcune opere murarie.
Avevano di fatto realizzato dei nuovi appartamenti, dove non erano previsti e autorizzati.
Leggi anche: SUPERBONUS 110%, IL SOTTOTETTO NON VA CONTEGGIATO SE NON È RISCALDATO
Condannati sia in primo grado dal Tribunale di Massa, che in secondo dalla Corte d’Appello di Genova, gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sentenza non fosse correlata all’accusa (poiché erano stati rinviati a giudizio, con l’accusa di aver mutato la destinazione d’uso dell’immobile e non di averne realizzato di nuovi) e che gli interventi effettuati non fossero soggetti a permesso di costruire, bensì realizzabili previa presentazione della sola D.I.A..
Entrambi i motivi del ricorso sono stati però ritenuti infondati dalla Suprema Corte.
Leggi anche: ABUSI EDILIZI: LA POSIZIONE DEL NUOVO PROPRIETARIO (INCOLPEVOLE)
L’abuso edilizio sussiste anche in caso di realizzazione di sole opere interne.
La Suprema Corte ha rigettato anche l’eccezione sollevata dai proprietari, secondo cui le opere realizzate, poiché eseguite all’interno di un immobile e non modificando la sua volumetria complessiva, non fossero quindi soggette a permesso di costruire ma eseguibili previa presentazione della sola D.I.A.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.