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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prevalenza residenziale in un condominio, affinchè l’edificio possa beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni, va calcolata conteggiando tutte le unità immobiliari residenziali che costituiscono il complesso, comprese quelle escluse dall’agevolazione (A/1, A/8 e A/9) e i fabbricati con indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno. Vediamo il caso di partenza.
Superbonus in un condominio di tre edifici
La risposta dell’Agenzia fa seguito alla richiesta di chiarimento di un condominio che intende usufruire del Superbonus 110% per interventi sull’impianto termico, su serramenti e infissi e per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il condominio è composto da tre edifici: il primo include abitazioni, il secondo unità abitative e non, il terzo è dentro la categoria catastale D/6 (locali destinati ad attività sportiva), strutturalmente separato e con accesso autonomo. Nei fabbricati, l’istante deve domandare all’Agenzia in che modo calcolare il rapporto tra superficie a uso residenziale e quella non residenziale, allo scopo di valutare o meno l’applicabilità del Superbonus 110%.
Superbonus: come si calcola la prevalenza residenziale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel calcolo della superficie complessiva destinata a residenza debbano essere conteggiate tutte le unità immobiliari che ne fanno parte, comprese quelle che rientrano nelle categorie catastali escluse dal Superbonus.
Nello specifico del caso esaminato, il calcolo deve tenere conto di tutti gli edifici, incluso il fabbricato D/6 adibito a locale sportivo: la parte residenziale costituisce quindi il 45% di quella complessiva. La norma vuole che nel caso in cui la superficie residenziale non raggiunga il 50%, la maxi detrazione spetti solo ai proprietari o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione.