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Superbonus 110%. Il Decreto Aiuti contiene la proroga per le villette

3 Maggio 2022 Atti e normative
villette a schiera

Indice dei contenuti

  • Per arrivare al 30% ci sarà tempo fino al 30 settembre
  • Il testo della norma
  • Il calcolo del 30%
  • Mancata facilitazione della cessione del credito

Per i Ministri del Governo Draghi è stata una giornata intensa quella appena trascorsa. Infatti, dopo ben due Consigli dei Ministri, è stata varato il nuovo Decreto Aiuti che stanzia ulteriori 14 miliardi di euro al fine di aiutare famiglie e imprese.

Per arrivare al 30% ci sarà tempo fino al 30 settembre

Tra le novità più attese vi è la proroga di tre mesi in più, fino al 30 settembre, per usufruire del Superbonus 110% per i lavori eseguiti su villette ed unità autonome.

La vecchia normativa prevedeva che per le ville unifamiliari e alle unità indipendenti con accesso autonomo, il Superbonus al 110% si fermava al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 erano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Con il Dl Aiuti, il limite temporale del 30 giugno per il Sal al 30% viene prorogato di tre mesi.

La proroga verrà applicata non per ultimare i pagamenti ma semplicemente per eseguire i lavori e saldare almeno quel 30% del totale. La norma originaria, invece, era previsto che venisse versato dai committenti per le case unifamiliari e le unità autonome entro il 30 giugno 2022.

Il correttivo, inserito nel decreto Aiuti, recepisce le numerose richieste che arrivano da imprese e professionisti. Con questa proroga ci sarà più tempo e minor possibilità di perdere l’agevolazione fiscale.

Il testo della norma

La norma prevista nella bozza di decreto legge, nell’ultima lettura disponibile, che «All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Le scadenze per i lavori di superbonus sugli edifici unifamiliari rimangono, quindi, due:

  • la prima slitta dal 30 giugno al 30 settembre e consiste nell’obbligo di pagare un Sal ed effettuare lavori pari ad almeno il 30%;
  • la seconda prevede la chiusura del cantiere entro il prossimo 31 dicembre per poter accedere al superbonus.

Il calcolo del 30%

Nel nuovo decreto Aiuti, si parla di 30% dell’intervento complessivo ed include tutte le lavorazioni effettuate in cantiere. Non solo: la norma precisa che in questo computo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Potrebbero rientrare in questa definizione i lavori compresi non direttamente qualificabili nell’ambito del 110% ma di fatto strettamente collegati ed agevolabili con altre percentuali. In questo modo sarà ancor più agevole accedere al superbonus.

Mancata facilitazione della cessione del credito

Sia nel comunicato stampa diramato dall’ufficio di presidenza che nella conferenza stampa tenutasi dopo la riunione del Consiglio dei Ministri, non vi è traccia della volontà del Governo di introdurre una facilitazione sul tema della cessione dei crediti. Tale ulteriore previsione verrà introdotta, presumibilmente, dal Governo in un prossimo intervento normativo.

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