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Per i proprietari di villette unifamiliari c’è un reminder da fare, riguardo alla scadenza del 30 settembre 2022, per lo svolgimento dei lavori (almeno il 30%) con agevolazione (Superbonus 110).
Villette e Superbonus 110: come ottenere il credito entro settembre?
Come decretato dalla Legge di Bilancio 2022, si potrà accedere al Superbonus per le villette, in particolare “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.
La Legge di conversione del Dl Aiuti (Legge 91 del 15 luglio 2022 pubblicata in GU) aveva sancito la proroga di 3 mesi, sino appunto al 30 settembre 2022, per completare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche su edifici unifamiliari e unità site in edifici plurifamiliari.
La percentuale del 30% va considerata pensando all’intervento nel suo totale, includendo anche le opere non agevolate al 110%.
Riassumendo: l’agevolazione è garantita fino al 31 dicembre 2022, a patto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati svolti lavori per il 30% dell’intervento.
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Superbonus 110%, tutte le scadenze
Il testo del Decreto Aiuti ridefinisce il calendario delle scadenze del Superbonus 110%:
- 30 settembre 2022: deve essere effettuata il 30% delle opere;
- 31 dicembre 2022: è la scadenza ultima per effettuare i lavori;
- 31 dicembre 2023: le abitazioni degli Iacp ed enti assimilati, purché entro il 30 giugno 2023 risulti completati almeno il 60% dei lavori;
- 31 dicembre 2023: per i condomini e gli edifici plurifamiliari con unica proprietà e unità immobiliari da due a quattro.
Nel 2024, l’aliquota si abbasserà al 70% e nel 2025 al 65%, tranne per i lavori sulle abitazioni che si trovano nei comuni colpiti da eventi sismici.
30% dei lavori svolti: come certificarlo?
La Commissione di monitoraggio afferma che nel calcolo del 30% “si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione“.
Il responsabile dei lavori dovrà sottoscrivere una dichiarazione da inserire assieme alla documentazione di cantiere, per la chiusura dei lavori.
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La dichiarazione non dovrà essere un’autocertificazione, ma il direttore dei lavori dovrà basarla “su idonea documentazione probatoria“.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.