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Quando si abita in un condominio, uno dei possibili problemi può riguardare i rumori prodotti dai vicini di casa, per esempio in caso di ristrutturazione, di pulizie, di schiamazzi o più semplicemente per la presenza di qualche animale.
Oltre agli animali domestici più comuni, quali cani e gatti, vi sono anche gli uccellini, un caso di certo meno frequente, ma che può essere ugualmente fastidioso.
Come tutelarsi contro questo tipo di rumore? Vediamo come si può procedere.
Cosa dice la legge sugli animali domestici
Può capitare che un vicino di casa possieda degli uccelli, come passerotti o pappagalli, che fanno versi rumorosi e cinguettii continui e che pregiudichino il silenzio e la quiete del palazzo.
L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce espressamente che il regolamento condominiale non può vietare di possedere animali domestici, quali essi siano, e che pertanto qualsiasi delibera assembleare in tal senso debba ritenersi nulla.
Quindi non è possibile impedire a un condomino di tenere uccelli in gabbia, all’interno dell’appartamento o sul balcone, perché rumorosi.
In caso di rumori fastidiosi, si può far presente il problema al vicino di casa e chiedergli gentilmente di provvedere a limitare il disturbo e le immissioni di suono degli uccelli.
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Secondo la giurisprudenza i proprietari degli animali sono tenuti a ridurre al minimo le occasioni di disturbo, per esempio prevenendo le possibili cause di agitazione degli stessi e adottando misure idonee a evitare che i rumori superino la normale tollerabilità, specialmente nelle ore notturne.
Se il vicino non provvede, si può procedere con una diffida e poi con il ricorso al Giudice, che stabilirà la cessazione della condotta molesta e l’eventuale risarcimento del danno.
Quando viene superata la tollerabilità e come dimostrarlo?
L’articolo 844 del Codice Civile parla di normale tollerabilità che non deve essere superata: ciò significa che non tutti i rumori possono essere contestati, a pena di impedire le normali e legittime attività degli altri.
D’altra parte, il concetto di tollerabilità non è assoluto, ma dipende dalla sensibilità dell’uomo medio e dalla specifica situazione ambientale, relativa a distanze, continuità della fonte di rumore, intensità, abitudini dei singoli.
Nel caso degli uccelli, fermo restando che il cinguettio è naturale e generalmente tollerabile, ciò che può essere contestato è, per esempio, il rumore proveniente da gabbie posizionate sui balconi o il canto insistente di un pappagallo.
È un giudice che deve stabilire se i versi degli uccelli rientrino o meno nei normali livelli di tollerabilità e quali sono gli accorgimenti da adottare per limitare le emissioni di rumore e il conseguente fastidio.
Per giungere a queste decisioni, in caso di ricorso al Tribunale, verranno fatti accertamenti tecnici tramite una consulenza d’ufficio che misurerà l’intensità dei suoni, la loro durata e la loro sopportabilità.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.