Lotto unico: fabbricato ad uso abitativo, che si sviluppa su quattro elevazioni (piani: terra, primo, secondo e terzo), sito in abitato di Campofelice di Roccella, ad angolo tra il Largo Cesare Civello (ex P.tta P. Mattarella), dal quale ha accesso dal ci- vico n. 3, ed il Largo Municipio, composto di: un piccolo va- no di ingresso, a piano terra; un soggiorno, una stanza da letto, un w.c. bagno, oltre ad una balconata prospiciente sia il detto Largo Cesare Civello sia il detto Largo Municipio, a primo piano; un soggiorno, una stanza da letto ed una cucina, oltre ad una balconata prospiciente sia il detto Largo Cesare Civello sia il detto Largo Municipio, a secondo piano; un w.c. doccia ed un terrazzo, interamente chiuso a veranda, a terzo ed ultimo piano, precisandosi che la detta chiusura a veranda dovrà essere rimossa in quanto non autorizzata; oltre le scale di collegamento tra i vari piani con i relativi pianerottoli di sbarco;il tutto della consistenza catastale di vani sei, confinante: a Nord-Ovest con il Largo Municipio, ad Sud-Ovest con il Largo Cesare Civello, a Nord-Est con proprietà comunale e a Sud-Est con proprietà di Corsello Anna;distinto nel Catasto Fabbricati (C.F.) di Campofelice di Roccella, con esatta intestazione, con i seguenti dati:-foglio 6, particella 120 subalterno 2, categoria A/4, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale totale: 86 mq. (totale escluse aree scoperte: 76 mq.), rendita Euro 226,21, Largo Cesare Civello n. 126, piani: T-1-2-3.Con riferimento alla vigente legislazione in materia di edili- zia ed urbanistica e per quanto risulta dalla perizia di sti- ma a firma dell'Ing. Antonino Gualniera, depositata in atti, si rende noto:-che, il fabbricato di che trattasi ricade: a) secondo il Programma di Fabbricazione del Comune di Campofelice di Roc- cella, approvato con D.A. n. 111 del 24 aprile 1976, in zona omogenea "B" (completamento); e b) secondo il Piano Regolato- re Generale del detto Comune, adottato dal Commissario ad Acta con deliberazione n. 29 del 18 aprile 2011, divenuta esecutiva in data 30 aprile 2011, nella sottozona A1 - Centro storico urbano; -che, relativamente al fabbricato di che trattasi, non risultano rilasciate, a nome dei soggetti in causa e loro aventi causa, neppure nell'archivio storico, autorizzazioni e/o con- cessioni edilizie, agibilità e/o abitabilità, e che, pertanto, è plausibile ritenere il fabbricato medesimo realizzato anteriormente al 1° settembre 1967;-che la chiusura a veranda del terrazzo, posto a terzo piano, dovrà essere rimossa in quanto non autorizzata, come si è già detto, motivo per il quale, ai fini della valutazione del fabbricato in oggetto, detto terrazzo è stato computato sol- tanto come superficie scoperta;-che, secondo quanto risulta dalla consulenza tecnica di ufficio in atti, non risultano "atti e/o procedimenti ostativi che inficerebbero la regolarità urbanistica ed edilizia del- lo stesso ad eccezione della veranda che occorrerà rimuovere per rendere il fabbricato regolare dal punto di vista urbani- stico ed edilizio e, quindi, idoneo per poter essere oggetto di compravendita (cfr. pagina 25 della C.T.U.)".L’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6, della Legge 47/85 ed all'art. 46, comma 5, del D.P.R. 380/01 e loro successive modifiche ed integrazioni e, dunque, potrà presentare, a proprie esclusive cure e spese, domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica dal decreto emesso dall'autorità giudiziaria.Si rende noto, inoltre, che tutte le attività, che a norma de- gli articoli 576 e seguenti del Codice di Procedura Civile devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice, o dal Cancelliere o dal Giudice, saranno eseguite dal Notaio de- legato presso il suo studio summenzionato.