Terreno edificabile, non residenziale, in zona G, per la costruzione di edifici destinati al pubblico interesse. Nel particolare: 1. Istruzione di base e dell'obbligo (IB); 2. Delle attrezzature religiose esclusi i conventi (AR) 3. Centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC); 4. Servizi sanitari ed assistenziali (H); 5. Verde pubblico di quartiere (VP); 6. Attrezzature sportive (AS); 7. Parcheggi pubblici (P); 8. Attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici (AP) e delle biblioteche (B); 9. Mercato (M); 10. Impianti tecnologici (IP).
Nel caso di parcheggio pubblico (P) è ammessa la costruzione di edifici multi-piano sia fuori terra che interrati, da utilizzarsi come autosilos. È consentito che i pian terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali ed amministrative, pubblici esercizi e simili.
Sono vietati i distributori di carburante.
L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti: - Altezza massima (Hm): m 13,50; - Distanza minima dai confini del lotto: metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5,00; - Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,5 m3/m2.