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Le piante in condominio rivestono, solitamente, più funzioni fondamentali: da un lato servono a sopperire alla mancanza di verde in città e dall’altro fungono sia da abbellimento per il proprio appartamento – in particolare – e per l’edificio intero, in generale, sia da protezione dai rumori esterni, poiché sono in grado di assorbire il frastuono e diminuire, dunque, l’inquinamento acustico.
Cosa succede, però, se la pianta del vicino invade la nostra pertinenza? Cosa dice la normativa riguardo all’utilizzo delle piante nello stabile?
Scopriamolo.
Piante in condominio: le liti tra vicini
La vita di condominio, si sa, non è tutta rosa e fiori. Non è raro, difatti, assistere a liti tra vicini sulle questioni più disparate: dalle perdite d’acqua ai rumori in orari non consentiti.
Protagoniste frequenti delle controversie tra vicini sono soprattutto le piante e l’uso che di esse se ne fa.
Invadenti, fastidiose e talvolta pericolose: sono queste le accuse comunemente rivolte ai proprietari degli immobili che ospitano una fitta vegetazione nel proprio balcone, terrazzo o giardino e che devono fare i conti con la normativa in vigore sia a livello territoriale – inteso come legislazione locale – sia a livello condominiale, facendo, cioè, riferimento a quanto riportato all’interno del regolamento del proprio stabile.
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Piante invadenti in balcone: cosa dice la legge?
A leggittimare o meno anche la detenzione delle piante in balcone è l’articolo 896 del codice civile che, congiuntamente all’articolo 892 c.c., riporta le distanze minime legali dei confini tra vicini.
Secondo il Codice Civile, inoltre, posto quanto disposto dagli usi locali, un vicino che si vede invadere la proprietà da una pianta o da un albero (o che lamenta una riduzione della luce o della possibilità di fruire del panorama a causa della presenza di questi) può procedere a far tagliare la parte di vegetazione sconfinata nella sua proprietà oltre che godere, in caso di alberi da frutto, dei frutti caduti sul proprio balcone.
Attenzione, però, a non procedere in autonomia all’estirpazione della pianta o delle sue radici; atto, questo, non previsto dalla legge.