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La stragrande maggioranza delle liti tra vicini di casa segnalate nel nostro Paese riguarda aspetti e vicende dalla portata relativamente piccola: scontri per il pagamento delle spese condominiali, diatribe per la collocazione dei rifiuti, battibecchi per la sistemazione di piante o altre oggetti negli spazi comuni.
Quasi sempre il disguido tra proprietari o inquilini viene risolto in sede di assemblea condominiale grazie all’intervento dell’amministratore, senza che vi sia il bisogno di ricorrere alla legge e giungere davanti ad un pubblico ufficiale o un magistrato.
Quando si verifica l’abuso edilizio e cosa dice la legge in materia
Accade però che si verifichino delle situazioni di illecito grave, tali da richiedere l’approdo della vicenda nelle aule di un tribunale.
È il caso degli abusi edilizi: stiamo parlando di quei lavori di costruzione irregolari compiuti da un proprietario per ampliare la metratura della propria abitazione, senza il rispetto dei dettami previsti dall’ordinamento giuridico.
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Questo genere di scenario viene punito molto severamente dalla legge, che prevede pene detentive e pecuniarie anche parecchio elevate per chiunque decida di realizzare una stanza, un bagno oppure un terrazzo senza aver ricevuto il via libera dell’autorità competente (rappresentata dal comune di competenza, dalla provincia o dalla sovrintendenza).
Abuso edilizio, quando scatta la prescrizione dell’illecito
Esistono però delle specifiche condizioni che consentono all’individuo che ha realizzato l’abuso di usufruire di una sanatoria tramite cui regolamentare l’intervento effettuato.
In particolare, è possibile richiedere l’estinzione dell’illecito quando sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
- qualora l’abuso rispetti la tolleranza del 20% del terreno in oggetto (la percentuale cambia in alcune regioni) e non arrechi danni ai vicini o ai condomini;
- qualora siano trascorsi almeno 10 anni dall’avvenuta conclusione dei lavori, tali per cui l’abuso finisce in prescrizione (anche in questo caso, i termini temporali possono variare a seconda dei singoli regolamenti regionali).
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.