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La crisi economica e sociale in cui versa l’Italia sarà sempre più importante, se non ci sarà una politica che a brevissimo ponga un limite al tetto del gas e al prezzo dell’energia, con i costi delle bollette alle stelle, i salari fermi al palo, aziende che chiudono e disoccupazione che si estende.
Con queste premesse, le famiglie cercano di risparmiare come possono e mettono in campo pratiche virtuose, tra le quali affittare una stanza della propria casa, magari quando il figlio va a studiare fuori città, in modo da ammortizzare le spese.
Vediamo come funziona la locazione di una stanza e da quale contratto è regolato.
Come affittare una stanza di casa?
Partiamo dal contratto che può avere forme e durata diverse. Proprietario e conduttore possono accordarsi e scegliere tra diverse formule.
Contratto libero
Dà alle parti la più ampia libertà di decisione su contenuto e costi, eccetto per quanto riguarda la durata che deve essere minimo di 4 anni, rinnovabili in altri quattro, salvo disdetta che può essere inoltrata da entrambe le parti per motivi previsti dalla legge. Il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato.
A canone concordato
Rispetto al contratto libero, ha una scadenza minima di 3 anni dalla stipula e si rinnova per i successivi 2 anni. Le parti non hanno l’autonomia del contratto libero, perché i termini vengono stabiliti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei locatori e vengono depositati presso i singoli comuni. In caso, il proprietario disdica il contratto in maniera illegittima, l’affittuario potrà pretendere un risarcimento danni nella misura non inferiore a 36 mensilità.
Contratto transitorio
È il contratto più utilizzato per affittare una sola stanza, perché ci sono meno vincoli per entrambe le parti. La durata minima è di un mese e massima di 18 non rinnovabili automaticamente.
Contratto per studenti
Si può utilizzare questo contratto solo nelle città che sono sede di Università. La durata può essere compresa tra i 6 e i 36 mesi, rinnovabili automaticamente, salvo disdetta da dare almeno 3 mesi prima.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.