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In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è espressa relativamente a un atto di citazione da parte di un condominio verso una società che eroga servizi per il consumo di acqua, con lo scopo di annullare tutte le fatture emesse per una serie di errori, tra i quali l’intestazione non corretta e il numero inesatto di unità immobiliari.
Veniva, inoltre, richiesta una rideterminazione delle somme dovute per conguagli tariffari oltre al risarcimento dei danni. Ecco di seguito i dettagli della vicenda.
Consumi dell’acqua in condominio: il caso in esame
La società idrica chiedeva il rigetto delle domande, adducendo che il condominio non aveva dimostrato di avere consegnato la richiesta di applicazione delle tariffe a uso domestico.
Al contrario, il condominio riportava che la maggior parte delle tredici unità immobiliari fosse utilizzata come residenza primaria e, per tale motivo, si sarebbe dovuta applicare la tariffa domestica.
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Si possono integrare ex post le tariffe dei consumi?
Contrariamente a quanto espresso qualche anno fa, attualmente, secondo la Corte è possibile procedere con un’integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati, così da garantire un servizio di qualità, che sia in linea con i criteri di efficienza ed economicità.
Nell’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, viene riportato quanto segue: “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III”.
In particolare, l’allegato permette di:
- effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento;
- formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, sulla base di una stima dei potenziali costi delle misure.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.