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Ai sensi dell’articolo 1571 del Codice Civile un contratto di locazione, sia ad uso abitativo sia commerciale, può avere come oggetto il mobile intero o una sua parte.
Contratto di locazione parziale: caratteristiche
Nel caso in cui si voglia stipulare un canone di locazione parziale il primo punto verso il quale rivolgere l’attenzione è l’individuazione delle aree comuni e delle aree a esclusivo godimento dell’affittuario.
Una delle particolarità più sfruttate dei contratti di locazione è che lo stesso contratto consente l’affitto di una sola parte dell’immobile, come la stanza di un appartamento.
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Contratto di locazione: registrazione
Mediante un contratto d’affitto il locatore certifica il suo obbligo nel mettere a disposizione di un affittuario un bene mobile o immobile per un tempo prestabilito in cambio di un pagamento.
Il contenuto del contratto di locazione ha alcune caratteristiche fisse e altre variabili a seconda delle esigenze delle parti. Il contratto di locazione deve necessariamente essere stipulato in forma scritta, pena la nullità dello stesso e deve esplicitare:
- la data di inizio e fine rapporto;
- i dati essenziali del locatore e del conduttore (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o sede sociale, codice fiscale o partita Iva);
- il bene immobile in godimento;
- il canone di locazione e le modalità di corresponsione dello stesso;
A quanto detto il conduttore deve aggiungere una dichiarazione in cui sostiene di aver ricevuto:
- le corrette informazioni;
- la documentazione compresa dell’attestazione di prestazione energetica (APE).
Nel caso in cui l’Ape non fosse presente entrambe le parti saranno soggette al pagamento di una sanzione amministrativa.
Al momento della stipula è anche possibile stabilire una caparra cauzionale che l’affittuario dovrà versare al proprietario. Lo scopo della caparra, che solitamente equivale a due, massimo tre, mensilità, è quello di tutelare il proprietario nel caso in cui l’affittuario non adempia a tutti i suoi doveri.
Cedolare secca
Stipulando un contratto d’affitto parziale è possibile godere del regime della cedolare secca ossia quell’imposta sostitutiva (dell’IRPEF), ma è importante essere a conoscenza del fatto che secondo la circolare n. 26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate aderendo al regime di cedolare secca per la prima locazione parziale il proprietario sarà vincolato a questo regime anche per le successive.
Locazione parziale, di posto letto o affittacamere?
Detto, questo, occorre chiarire che la locazione parziale non ha niente a che vedere con:
- il contratto di affittacamere che, invece, si classifica come attività di tipo imprenditoriale nell’ambito turistico (D.Lgs. n. 79/11 del Codice del Turismo);
- la locazione del posto letto che è da considerarsi alla stregua di un’attività ricettiva imprenditoriale o para imprenditoriale.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.