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Nel caso in cui si decida di vivere in affitto, sarà necessario stipulare un contratto di locazione con il proprietario dell’abitazione; per farlo è possibile scegliere tra:
- il canone liberamente determinato dalle parti;
- il canone calmierato.
Differenze tra canone calmierato e liberamente concordato
Dovendo stipulare un contratto d’affitto, conduttore e locatore possono:
- accordarsi riguardo il canone mensile, secondo le esigenze di entrambi, rientrando in questo caso nella libera determinazione delle parti;
- scegliere per un canone concordato dai rappresentanti dei locatori e da quelli degli inquilini.
La particolarità del contratto di locazione a canone calmierato è che oltre a essere stabilito da accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, non può superare un tetto massimo.
Perché accettare un canone calmierato?
Solitamente, questa formula viene scelta non solo perché consente di stabilire una durata più ridotta della locazione (tre anni rinnovabili per altri due), ma anche, come sopra accennato, per godere delle agevolazioni fiscali.
Per la precisione:
- è prevista una riduzione del 30% dell’imposta di registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del canone;
- se il conduttore ha un reddito inferiore a una certa soglia e l’abitazione è la principale, allora potrà beneficiare di un’agevolazione fiscale in forma di detrazione;
- se il reddito percepito tramite contratto calmierato viene inserito nella dichiarazione dei redditi, allora il locatore godrà di una detrazione sulla base imponibile pari al 30%;
- se, invece, il locatore scegliesse il regime della cedolare secca il reddito verrà tassato applicando l’aliquota ridotta pari al 10%.
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Canone d’affitto: quanto dura?
Per legge, previ comportamenti scorretti, non è possibile mandare via l’inquilino da un giorno all’altro, questo per tutelare l’inquilino che non può così trovarsi improvvisamente sfrattato.
Il contratto d’affitto di una casa può durare:
- 4 anni, rinnovabili alla scadenza per altri 4 anni (detto anche “4+4”);
- 3 anni, rinnovabili alla scadenza per altri 2 (detto anche “3+2”).
- Altre formule.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.