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Se si sta cercando casa o la si vuole ristrutturare è importante essere a conoscenza di diverse informazioni. Le due stanze più complesse sulle quali svolgere degli eventuali lavori sono bagno e cucina, motivo per cui è necessario conoscerne ogni aspetto. Tra le prime informazioni da reperire compaiono i criteri che questi ambienti devono rispettare per essere considerati a norma di legge. Vediamo più nel dettaglio l’ambiente bagno e tutte le sue regolamentazioni.
I criteri per un bagno a norma di legge
Il bagno per essere a norma di legge deve rispettare dei precisi parametri relativi soprattutto: alle dimensioni; alle distanze tra i sanitari; alla presenza o meno di finestre e all’organizzazione dell’impianto elettrico. Tutte queste caratteristiche sono regolamentate da delle norme di riferimento, in particolare:
- il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, questo decreto stabilisce, a livello nazionale, le misure dell’ambiente (disponendo sull’altezza minima, sulla superficie abitabile minima, sulla ventilazione meccanica, ecc…);
- il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova l’abitazione, che viene emanato da ogni Comune secondo le direttive nazionali e regionali (di riferimento per l’aspetto architettonico);
- la Norma CEI 64-8 e la variante V3 alla Norma CEI 64-8, che stabiliscono le prestazioni minime di un impianto elettrico domestico e il numero minimo di punti presa e punti luce da installare in base al tipo di locale.
Misure minime
Il Decreto Ministeriale Sanità non specifica una superficie minima per l’ambiente bagno, ma ne fissa l’altezza, che non deve essere inferiore ai 2 metri e 40 cm, e stabilisce alcuni importanti requisiti igienico-sanitari:
- ogni bagno deve obbligatoriamente avere un’apertura all’esterno (per il ricambio dell’aria) o un impianto di aspirazione meccanica;
- almeno un bagno per ogni abitazione deve essere dotato di tutti i sanitari di base (wc, bidet, vasca da bagno o doccia, mobile bagno o lavabo a colonna o freestanding).
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Per quanto riguarda le precise misure che un bagno deve avere per essere a norma si può consultare il Regolamento Edilizio del Comune dell’abitazione: queste normative variano molto da area ad area e dall’uso del bagno (principale o secondario).
Distanze minime tra i sanitari
Oltre a quanto detto, la normativa nazionale stabilisce anche precise linee guida sulla disposizione dei sanitari e le rispettive distanze. I sanitari devono essere disposti su due lati lasciando nel mezzo un passaggio di minimo 55 centimetri.
Inoltre devono essere lasciati almeno:
- 5 cm tra lavabo e doccia, o la vasca;
- 10 cm tra wc e doccia, bidet e lavabo, wc e lavabo, tra due lavabi;
- 20 cm tra wc e bidet, bidet e doccia, bidet e muro;
- 15 cm tra wc e muro.
Finestra o impianto d’aspirazione
Un altro aspetto regolamentato è l’installazione di un punto di ventilazione. Che sia una finestra o un impianto meccanico ne è obbligatoria la presenza in ogni bagno.
Sotto i 70 metri quadri un bagno può essere munito anche solo di aerazione meccanica, ma sopra tale metratura sia per l’illuminazione sia per l’areazione è obbligatorio montare una finestra (i lucernari vanno bene solo se in grado di aprirsi).
Sicurezza degli impianti elettrici in bagno
Lo standard minimo di prese previste per un bagno è di 2 punti presa e 2 punti luce. Inoltre la normativa da direttive anche sul posizionamento che prevede che almeno uno dei due interruttori dei punti luce debba essere vicino dell’ingresso, senza però specificare se dento o fuori la stanza.
In merito alla sicurezza tutti i locali che contengono docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato di contatti elettrici e sottoposti, quindi, a misure cautelative.
La normativa individua 4 zone di pericolosità:
- la zona 0, che interessa lo spazio interno alla vasca, o alla doccia;
- la zona 1, che comprende la superficie verticale della vasca, o della doccia e prosegue per una altezza di 2,25 m;
- la zona 2, compresa fra la zona 1 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione della zona 1 (distanza 0,6 m, per un’altezza di 2,25 m);
- la zona 3, compresa fra la zona 2 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione esterna della zona 2 (distanza 2,4 m per un’altezza di 2,25 m).