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Tra le tante categorie catastali, esiste un raggruppamento che riguarda le cosiddette “categorie fittizie”, così denominate dalla Circolare Agenzia del Territorio n. 9/T del 26 novembre 2001. Agli immobili rientranti in questa categoria non è infatti associata alcuna rendita catastale. La categoria F è a sua volta suddivisa in 11 sottogruppi. In questo articolo, approfondiremo i requisiti e le caratteristiche della categoria F5.
Immobili ed edifici che rientrano nella categoria catastale F5
La categoria catastale F5 è quella che definisce il lastrico solare. Il lastrico solare è una sorta terrazza accessibile attraverso una scala. Da non confondere con la normale terrazza di casa, che ha la caratteristica specifica di rappresentare un affaccio esterno direttamente dalla propria abitazione.Il lastrico solare può essere di proprietà esclusiva, di proprietà comune del condominio o un fabbricato di appartenenza. A seconda della specificità, cambia il modo in cui il lastrico deve essere dichiarato al catasto.
Specificità e situazioni particolari
Se il lastrico solare è un bene comune condiviso tra tutti i condomini di un edificio, ad esempio, esso è appunto considerato bene comune censibile. Molto dettagliato è il contesto in cui il lastrico è costituito esclusivamente come parte integrante di un edificio.
In questa situazione, è necessario dichiararlo insieme alla proprietà immobiliare stessa e rappresentarlo graficamente nella stessa pianta. Questo implica che il lastrico solare, considerato come un accessorio, viene preso in considerazione aggiungendo alle aree principali e accessorie. Di conseguenza, viene incluso nel calcolo della superficie catastale.
Gli immobili della categoria F5 sono soggetti a IMU?
Per quanto concerne gli oneri fiscali in relazione alla categoria catastale F5, è essenziale comprendere appieno se gli immobili presi in considerazione abbiano una rendita catastale.
Sia che ci si riferisca a un edificio privato che a un edificio pubblico, il lastrico solare costituisce comunque una parte integrante della struttura. Proprio per tale motivo, contribuisce alla determinazione complessiva della rendita catastale delle unità immobiliari in cui è incluso.
Queste caratteristiche non cambiano neanche nei casi in cui il piano copertura sia impiegato per installare un impianto fotovoltaico, come spesso accade. Anche in questa circostanza, le tasse devono essere pagate in base alla rendita catastale relativa all’immobile di cui fa parte il lastrico. Il chiarimento in questo senso è stato fornito attraverso una risoluzione del Dipartimento Finanze con il provvedimento numero 8/DF del 21 luglio 2013.
Questo documento ha posto l’attenzione sul fatto che il lastrico solare è associato a un edificio all’interno del quale sono presenti unità immobiliari e, pertanto, fa parte degli edifici stessi.
L’unica eccezione è rappresentata da immobili inseriti in categoria catastale F5 che siano ultimi piani sopraelevabili ed edificabili: in questo caso, il lastrico solare diventa porzione su cui è possibile costruire e quindi è soggetto a IMU.
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