Indice dei contenuti
Diritto di prelazione, regole del buon padre di famiglia e divieto generale di subaffitto sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano il contratto di affitto di un fondo rustico.
Diversamente da quanto contenuto nei classici contratti di locazione residenziali o commerciali, rilevare un terreno significa prendere in considerazione una serie di aspetti che il legislatore stesso ha individuato nel tempo, dando vita ad una normativa dedicata esclusivamente al settore agrario.
Vediamo, dunque, quali sono le peculiarità di un contratto di affitto di fondo rustico, dalla durata agli obblighi di legge.
Fondo rustico: durata e normativa vigente
Quando si parla di fondo rustico si fa riferimento ad un appezzamento di terra che comprende sia la sua profondità (cioè la parte effettivamente coltivabile) che l’area in superficie.
Il contratto di affitto di fondo rustico, dunque, regolamenta il passaggio della gestione del terreno dal proprietario (il concedente) all’affittuario.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 1982 (che ha sostituito quanto previsto nel Codice Civile dagli articoli 1628 e seguenti), perché abbia validità, il contratto deve presentare delle specifiche caratteristiche:
- una durata minima ordinaria di 15 anni, eventualmente rinnovabili tramite tacito accordo se nessuna delle parti si pronuncia al termine del primo accordo (per avanzare una richiesta di disdetta, entrambe le figure devono comunicare la propria intenzione tramite invio di raccomandata con almeno un anno di anticipo dalla scadenza del contratto);
- Il diritto di prelazione, da parte dell’affittuario, nel caso in cui il proprietario voglia cedere l’affitto del fondo a terzi. In questo caso, il locatario dovrà essere informato almeno 90 giorni prima della data prestabilita per il passaggio, per valutare le offerte ricevute dal concedente e procedere, eventualmente, con una controproposta adeguata
- Il pagamento dell’affitto corrisposto esclusivamente in forma monetaria, e non più con una quota dei prodotti frutto della coltivazione, come stabilito dalla Corte Costituzionale;
- Preservare la fertilità e le condizioni originarie del terreno locato, seguendo le regole del buon padre di famiglia.
Per quanto riguarda la durata del contratto, la regola vale solo nel caso in cui l’accordo sia preso singolarmente dalle parti. Se, invece, quest’ultimo viene stipulato avvalendosi dell’assistenza di organizzazioni professionali agricole, la durata può differire a seconda delle esigenze del propietario del terreno o dell’affittuario.
In ogni caso, ai fini della sua validità, il contratto di affitto di fondo rustico non necessita di essere messo per iscritto. Basta un accordo verbale perché possa considerarsi concluso.
Leggi Anche: COSA SI PUÒ COSTRUIRE SU UN TERRENO AGRICOLO: ECCO UNA PANORAMICA
Si può subaffittare un fondo rustico?
Secondo l’articolo 21 della Legge 203 del 1982 la risposta è no. É fatto divieto all’affittuario di stipulare contratti, seppur verbali, di subaffitto senza che il proprietario ne sia al corrente.
Quest’ultimo, d’altra parte, avrà tempo 4 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’illecito per agire di conseguenza, chiedendo la restituzione del fondo o annullando la pattuizione con la terza parte. Trascorso questo tempo, non potrà più far valere i propri diritti, passando, di fatto, al subaffittario la posizione giuridica prima assunta dall’affittuario.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.