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Nella gestione di un condominio e della relativa ripartizione delle spese tra i diversi proprietari degli immobili, ciclicamente si ripropone l’eterno dilemma che riguarda i titolari di attività commerciali site al piano terra della palazzina.
In molte situazioni, infatti, gli spazi aperti al pubblico ubicati all’interno degli edifici possiedono un’entrata a sé stante, riservata e differente rispetto al classico portone di condominio in cui transitano tutti i proprietari e gli inquilini delle residenze.
Negozi e depositi nel condominio: i titolari devono pagare le spese comuni?
E così accade che ogni anno, quando arriva il periodo in cui l’amministratore condominiale redige il consuntivo di spesa per i dodici mesi successivi, venga posta la seguente questione: i negozianti devono pagare le spese di pulizia e manutenzione delle aree comuni, oppure possono essere esonerati in quanto non usufruiscono di tali spazi?
Innanzitutto, va ricordato che – salva diversa disposizione concordata all’unanimità da parte dell’assemblea condominiale – per la ripartizione delle spese comuni il principio da seguire è quello della suddivisione in base ai millesimi.
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Questa regola inderogabile stabilisce che tutti i condòmini, aldilà del loro effettivo comportamento e dell’utilizzo che fanno degli spazi condivisi, siano tenuti al pagamento delle spese condominiali per la quota a loro ascritta.
Chiaramente, anche i commercianti e i titolari di magazzini sono soggetti alla norma.
Quando è possibile esonerare un commerciante dal pagamento delle spese condominiali?
Ma allora esiste la possibilità di esonerare i negozianti dal pagamento delle rate del condominio?
Per fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione che ha sottolineato ancora una volta come, per derogare al principio dei millesimi (stabilito dall’articolo 1123 del nostro Codice civile), occorra una decisione unanime dell’assemblea condominiale.
I giudici hanno però stabilito che, qualora l’estromissione dal pagamento riguardi solamente un caso isolato all’interno dell’edificio, è sufficiente che la decisione venga presa dalla maggioranza dei presenti alla riunione, purché rappresentino almeno il 50% dei millesimi in cui è suddiviso il palazzo.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.