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Nel caso in cui all’interno di un condominio ci sia un parco giochi, esistono delle distanze minime da rispettare nei confronti degli edifici per tutelare la privacy dei condomini e comunque per non arrecare fastidio?
Vediamo cosa dice la legge in proposito.
Il caso in esame
Il proprietario di un immobile lamenta la presenza all’interno del condominio di un parco giochi che si trova a circa 5 metri dalla sua proprietà.
All’interno del parco giochi vi è uno scivolo molto alto: chiunque salga su si esso può vedere all’interno del suo appartamento.
Pertanto si chiede se esiste una norma in grado di tutelare la sua privacy e se può chiedere al condominio di togliere la struttura o, in alternativa, di sostituirla con una più bassa.
La normativa
Il Codice Civile prevede alcune norme sulle distanze minime da rispettare nel caso di manufatti e fabbricati.
In particolare, l’articolo 873 del Codice Civile prescrive quanto segue: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore“.
Se nel caso in oggetto, il regolamento edilizio comunale non stabilisce una distanza maggiore rispetto ai 3 metri indicati dalla normativa, lo scivolo non è irregolare, trovandosi a una distanza di 5 metri.
Peraltro, non risulta esistere una disciplina specifica e applicabile al caso concreto, cioè non esiste alcuna norma di legge che stabilisca una distanza minima tra giochi e abitazioni.
Come si può procedere per tutelarsi
Innanzitutto, bisogna vedere se all’interno del regolamento di condominio esiste una qualche disposizione che regoli il parco giochi condominiale.
Se non c’è, è bene rivolgersi all‘amministratore del condominio che si occupa di tutte le questioni che riguardano le parti comuni, comunicandogli la sussistenza di tale violazione della privacy.
Con una comunicazione scritta formale, quale raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, il condomino potrà esporre il problema e chiedere la rimozione, la sostituzione o lo spostamento dello scivolo e potrà anche richiedere che la questione venga messa all’ordine del giorno nella successiva assemblea di condominio, in modo da essere discussa tra i condomini.
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Se il problema riguarda anche altri condomini
Se il problema di privacy riguarda anche altri condomini e se la richiesta di inserimento nell’ordine del giorno dell’assemblea viene fatta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore può convocare un’assemblea straordinaria.
Se l’amministratore non provvede, tali condomini possono procedere essi stessi direttamente alla convocazione.
Se nemmeno tramite l’assemblea di condominio si riesce a pervenire a una soluzione o se addirittura l’assemblea delibera in modo negativo, l’ultima strada percorribile è quella di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver effettuato una procedura di mediazione, ossia una conciliazione, che è obbligatoria per tutte le controversie condominiali.
Il Giudice stabilirà se sono prevalenti le ragioni di riservatezza del condomino o quelle dei bambini di poter giocare.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.